L’attenuante non rende appellabile la condanna nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 31570/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può appellare la sentenza di condanna, salvo che questa modifichi il titolo del reato. Il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità in materia di estorsione non produce tale modifica, poiché incide soltanto sulla valutazione della gravità del fatto; resta quindi esperibile il ricorso per cassazione. L’applicazione dell’attenuante costituisce apprezzamento di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Anche il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito, quando la decisione sia sorretta da una motivazione non arbitraria e riferibile ai parametri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
All’esito del giudizio abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare dichiarava l’imputato responsabile di tentata estorsione, semplice e aggravata, nonché di porto abusivo di coltello. Nella determinazione della pena riconosceva, per uno dei fatti estorsivi, l’attenuante della lieve entità prevista dall’art. 629 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. Riteneva inoltre tale attenuante equivalente alle aggravanti contestate.
Il pubblico ministero ricorreva per cassazione, contestando sia il riconoscimento della lieve entità sia il giudizio di equivalenza. Sosteneva che la pluralità delle persone minacciate, l’impiego del coltello, la mancata desistenza spontanea e i precedenti penali escludessero una ridotta offensività. In via preliminare prospettava anche la possibile riqualificazione dell’impugnazione come appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto l’ammissibilità dell’appello. L’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. impedisce al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato, salvo che sia modificato il titolo del reato. L’attenuante del fatto di lieve entità non incide sulla qualificazione giuridica dell’illecito, ma soltanto sulla sua gravità. Il ricorso per cassazione costituiva pertanto il corretto mezzo di impugnazione.
Nel merito, i primi due motivi non superano i limiti del giudizio di legittimità. Il giudice aveva fondato la lieve entità sul valore economico trascurabile della pretesa, pari a 60 euro, e sulle modalità della condotta, qualificate come espressive di un’ingenua banalità, pur considerando l’impiego del coltello. Questa motivazione contiene una valutazione complessiva degli elementi indicati dalla disciplina dell’attenuante e non presenta esiti manifestamente illogici.
Le critiche del ricorrente sollecitavano, invece, una nuova ponderazione del materiale probatorio. La Corte ribadisce che non sono deducibili in cassazione la mera scarsa persuasività della motivazione, la sua asserita inadeguatezza o un’illogicità non manifesta. Lo stesso limite opera rispetto all’applicazione delle circostanze e alla dosimetria della pena. Una volta ricostruito il fatto dal giudice di merito, il controllo resta circoscritto ai vizi tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È manifestamente infondata anche la censura sul bilanciamento. Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è insindacabile quando risulti congruamente motivato, anche mediante il richiamo a uno solo dei parametri dell’art. 133 cod. pen. Nel caso esaminato, il riferimento all’effettiva gravità della condotta e all’adeguatezza della pena escludeva arbitrarietà o illogicità. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.
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