Sequestro preventivo tributario, motivazione apparente e limiti del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 33801 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Resta invece estranea al sindacato di legittimità la censura che investa la sola persuasività della motivazione. Non è deducibile come motivo di ricorso la violazione di norme costituzionali, potendo essa formare oggetto soltanto di questione di legittimità costituzionale. È infine inammissibile il motivo che prospetti una questione non proposta con l’istanza di revoca parziale, che delimita il perimetro della cognizione del giudice.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato è l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l’appello cautelare proposto dall’indagato avverso il diniego di parziale dissequestro dei beni attinti da un decreto di sequestro preventivo, emesso in relazione al profitto dei delitti di cui agli artt. 11 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000.

L’istanza di dissequestro era diretta al mantenimento del vincolo sul solo complesso immobiliare situato in Sardegna, che il ricorrente assumeva idoneo a garantire la pretesa dell’Erario. Il giudice aveva respinto la richiesta rilevando che su quel bene gravano crediti di importo eccedente il valore del cespite. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il vizio di motivazione e la violazione del principio di proporzione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente i primi due motivi. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 41 e 42 Cost., i giudici ribadiscono che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme costituzionali, poiché l’inosservanza delle stesse non è prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. tra i casi di ricorso, e può costituire solo fondamento di questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta.

Il collegio richiama poi gli stringenti limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di misure cautelari reali: il controllo è circoscritto alla sola violazione di legge, come dispone l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Nel caso concreto la motivazione non può dirsi omessa né apparente. Il Tribunale ha spiegato perché il solo complesso immobiliare sardo non sia capiente rispetto all’importo sequestrabile ai fini di confisca: su di esso concorrono plurimi crediti per importi superiori a 21 milioni di euro, eccedenti il valore del cespite, stimato dall’Agenzia delle Entrate in 6.300.000 euro. A tale stima il giudice ha riconosciuto attendibilità, in quanto fondata su procedimento estimativo comparativo pluriparametrico derivato dal Market Comparison Approach; e ha giudicato non attendibile il valore indicato dalla consulenza della difesa, in quanto risalente nel tempo e non considerativo dei pesi gravanti sul bene.

Di fronte a un apparato argomentativo non mancante né apparente, il ricorrente attacca in realtà la persuasività della motivazione, profilo estraneo al perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.

Il terzo motivo è inammissibile per una ragione processuale: la questione di proporzione non era stata dedotta con la richiesta di revoca parziale della misura ablativa, che delimita il perimetro della cognizione del giudice prima e del tribunale di appello poi. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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