Errore di fatto revocatorio escluso in caso di piena comprensione della questione (Cass. pen. Sez. 5 n. 4317 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è esclusivamente un vizio percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia esercitato un’influenza determinante sul processo formativo della volontà del giudice. Sono estranei al perimetro del rimedio sia gli errori non decisivi, sia quelli che si risolvono in un’errata interpretazione di norme giuridiche. Il ricorso è inammissibile quando la Corte dimostri di aver avuto piena contezza della questione, non potendosi allora configurare alcuna svista o equivoco percettivo.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la settima sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una pregressa ordinanza del 3 dicembre 2024 della Corte d’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione. Con l’originaria istanza, l’interessato chiedeva il riconoscimento di un concorso formale tra un tentativo di omicidio e la partecipazione a un’associazione camorristica. La difesa sosteneva che il giudice dell’esecuzione e, successivamente, la Corte di cassazione, avessero errato nel ritenere l’istanza una mera riproposizione della richiesta di applicazione della continuazione. L’asserito errore percettivo risiedeva, per la difesa, nell’avere la Corte perpetrato l’equivoco sull’oggetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte rammenta che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è circoscritto all’errore di fatto consistente in una svista percettiva nella lettura degli atti processuali, connotato dall’influenza determinante sulla formazione della volontà del giudice. Richiamando i propri consolidati indirizzi (Sezioni Unite n. 18651 del 2015; Sezioni Unite n. 37505 del 2011), la Corte esclude che possano rientrarvi gli errori interpretativi di norme giuridiche o quelli non decisivi sull’esito del giudizio.
Nel caso di specie, la Corte rileva come la questione del concorso formale fosse stata compresa e affrontata sin dal decreto di fissazione dell’udienza camerale. In tale sede si era evidenziata la manifesta infondatezza dell’assunto, osservandosi che l’esclusione del concorso formale derivava comunque, a fortiori, dal mancato riconoscimento della continuazione.
La manifesta infondatezza della prospettazione, che non considera come il reato associativo si perfezioni già con l’accordo, rendeva la censura priva di interesse. La Corte di cassazione, nell’ordinanza impugnata, aveva dimostrato piena consapevolezza della reale natura dell’istanza, non limitandosi a riproporre la questione della continuazione. Difettando il presupposto della svista o dell’equivoco nella percezione degli atti, l’errore di fatto dedotto non poteva configurarsi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma l’esclusività della funzione nomofilattica del giudizio di legittimità, non degradabile a un improprio ulteriore grado di merito attraverso un rimedio eccezionale dai confini rigorosi.
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Nota della Redazione
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