Falso dichiarare al PM: reato di pericolo e prescrizione sospesa (Cass. pen. Sez. 6 n. 16456 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di false dichiarazioni al Pubblico ministero di cui all’art. 371-bis cod. pen., modellato sullo schema descrittivo dell’art. 372 cod. pen., è un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui la dichiarazione mendace, anche solo potenzialmente, impedisca, ostacoli o svi l’attività di raccolta degli elementi necessari a decidere sulla notitia criminis. È irrilevante che le false dichiarazioni risultino successivamente ininfluenti ai fini dell’accertamento della verità. Il procedimento penale per tale reato resta sospeso ope legis fino alla sentenza di primo grado nel procedimento in cui le informazioni sono state rese, con conseguente sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, cod. pen.. La causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen. opera solo in presenza di una situazione coercitiva obiettiva, che renda la condotta illecita l’unica via per evitare un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore, non già sulla base di un mero timore presunto o ipotetico.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di false dichiarazioni al Pubblico ministero. All’imputato, funzionario di vertice del Dipartimento di pubblica sicurezza, era contestato di avere reso dichiarazioni reticenti e mendaci in merito alla propria conoscenza dell’espulsione della moglie di un cittadino kazako, avvenuta nel 2013, sostenendo che i propri contatti con l’Ambasciata del Kazakistan riguardassero esclusivamente la cattura del marito, latitante.
Il ricorrente deduceva il travisamento della prova da parte dei giudici di merito, l’intervenuta prescrizione del reato e la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, in quanto volto a ottenere una rilettura alternativa del materiale probatorio in presenza di una doppia pronuncia conforme. Il vizio di travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è deducibile solo quando il giudice di appello abbia richiamato atti probatori non esaminati dal primo giudice, evenienza estranea al caso in esame.
La Corte ha altresì escluso la doglianza relativa alla mancanza dell’elemento del pregiudizio alle indagini, osservando che la norma incriminatrice non lo menziona espressamente. Il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., sul modello dell’art. 372 cod. pen., è un reato di pericolo che richiede la sola volontaria dichiarazione mendace, essendo sufficiente che l’attività del Pubblico ministero sia stata in qualche misura impedita, ostacolata o sviata.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: l’art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. prevede una causa di sospensione del procedimento per le condotte di falsità o reticenza, con effetto fino alla sentenza di primo grado nel procedimento in cui le informazioni sono state rese. A tale sospensione si ricollega la sospensione della prescrizione ex art. 159, primo comma, cod. pen., sicché il termine era rimasto sospeso fino alla pronuncia del Tribunale di Perugia del 2020.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, non devoluto ai giudici di merito e aspecifico. L’esimente di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., quale causa di esclusione della colpevolezza fondata sull’inesigibilità di condotte autolesive, richiede una situazione coercitiva obiettivamente verificata, non la mera supposizione di incorrere in un pericolo, come invece emerso dalla generica elencazione di possibili future incriminazioni. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 371-bis c.p. – False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale
- Art. 372 c.p. – Falsa testimonianza
- Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso