La notifica della cartella è sanata dall’impugnazione nei termini del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11104 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. opera anche per la nullità della notifica di atti non processuali, quale la cartella di pagamento, con l’unico limite che non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento, purché tale eccezione sia stata proposta. Il vizio della notifica resta perciò superato quando il contribuente impugni l’atto nei termini, realizzando la sanatoria dell’eventuale nullità. Nel giudizio di legittimità il motivo che censuri la decisione impugnata senza confrontarsi con tutte le distinte rationes decidendi è inammissibile. La qualificazione errata del vizio come violazione di legge, anziché come error in procedendo, non rende inammissibile il ricorso quando il vizio dedotto sia astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Milano una cartella di pagamento relativa a Irpef dovuta per gli anni 2006, 2007 e 2008. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ravvisando nella compilazione della relata un’incertezza sulla data della notifica e rilevando la mancata prova della regolare notifica dell’atto prodromico per il 2006.
La CTR Lombardia rigettava gli appelli proposti dall’agente della riscossione e dall’ufficio erariale. Contro tale decisione il concessionario ricorreva in cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale, mentre il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente. Quella relativa alla mancata indicazione della giurisprudenza di legittimità è infondata, poiché l’onere di individuare le decisioni poste a fondamento dell’orientamento contestato sussiste solo quando esista un orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente.
È invece fondata l’eccezione sulla formazione del giudicato interno. La CTR ha confermato la statuizione di nullità della cartella per mancanza di prova della notifica dell’avviso di accertamento prodromico, relativo al solo 2006. Il ricorso dell’agente della riscossione non attinge tale ratio decidendi e il ricorso incidentale dell’Agenzia è inammissibile: quel capo è quindi passato in giudicato.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La decisione impugnata fonda l’invalidità della notifica su più profili, tra cui la contraddittorietà tra la data indicata nella comunicazione e quella risultante dalla notifica della cartella, oltre alla mancanza di una successiva raccomandata. Il motivo censura uno solo di tali profili e non impugna tutte le distinte rationes decidendi, ponendo inoltre questioni di merito insindacabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è ammissibile e fondato. La qualificazione del vizio come violazione di legge, anziché come error in procedendo, non ne determina l’inammissibilità, purché il vizio dedotto sia astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Nel merito, la Corte ribadisce il principio per cui la sanatoria dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. si applica anche alla nullità della notifica di atti non processuali, come la cartella di pagamento, con il solo limite della mancata decadenza dal potere di accertamento, sempre che l’eccezione sia stata formulata. È esclusa l’ipotesi della notifica inesistente.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia è inammissibile perché non censura la ratio decidendi della CTR, che ha escluso la legittimazione e l’interesse a impugnare dell’ufficio rimasto contumace in primo grado. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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