Improcedibile il ricorso privo di copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 32871 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando la copia autentica della sentenza impugnata non sia rinvenibile nel fascicolo telematico depositato in allegato al ricorso. L’indicazione della produzione nell’indice in calce al ricorso non è sufficiente a integrare la prescrizione, poiché il giudice di legittimità accerta la concreta presenza dell’atto nel fascicolo, e non la sua mera enunciazione. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio, senza che assuma rilievo la dichiarata allegazione della sentenza alla relata di notificazione, ove il relativo file contenga soltanto quest’ultima. Resta fermo il potere del Collegio di rilevare, ad abundantiam, l’eventuale inammissibilità dei motivi qualora l’esame nel merito fosse stato possibile.

Il Fatto

Due proprietarie di un’area adibita a deposito di idrocarburi agiscono per l’indennità di occupazione e per il risarcimento dei danni da mancata bonifica nei confronti della società conduttrice, già destinataria della convalida dello sfratto per finita locazione.

Il Tribunale di Milano accoglie parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma trimestrale a titolo di indennità e di un importo a titolo di risarcimento per i costi di ripristino. La Corte d’Appello di Milano accoglie in parte il gravame delle proprietarie, aumentando il quantum risarcitorio e confermando nel resto la decisione di primo grado. Le proprietarie propongono quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’istanza di rinvio e di rimessione in termini formulata dalle ricorrenti a seguito della nomina di un nuovo difensore. L’istanza è respinta perché non viene dimostrata l’esistenza di una causa non imputabile: non si precisa quando le ricorrenti siano rientrate dalle ferie, né si documenta l’impossibilità di provvedere al deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nel termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale.

Su un piano logicamente antecedente e dirimente, la Corte rileva dall’esame del fascicolo telematico che le ricorrenti hanno omesso di depositare la copia autentica della sentenza impugnata. Nell’indice in calce al ricorso è indicata la produzione del documento, ma la copia autentica non è rinvenibile nel fascicolo.

In allegato al ricorso figura soltanto un file denominato “copia provvedimento”, che all’apertura si rivela essere la relata di notificazione della sentenza d’appello. La stessa relata indica la sentenza come “allegata”, ma di essa non vi è traccia nelle produzioni depositate.

Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il Collegio rileva inoltre, ad abundantiam, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo per aver sollecitato solo una diversa interpretazione della scrittura, senza spiegare come e perché le norme ermeneutiche evocate sarebbero state violate; il secondo per inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., avendo fatto riferimento ad atti processuali senza indicarne la specifica collocazione, neppure nella forma consentita da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti, con gli accessori di legge. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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