Onnicomprensività della retribuzione pubblica e compensi per attività extracurriculare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26296 del 28.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di onnicomprensività della retribuzione impedisce che l’Amministrazione corrisponda trattamenti economici aggiuntivi non previsti dalla contrattazione collettiva e non giustificati da una prestazione lavorativa effettivamente resa oltre l’orario ordinario. Il compenso per l’attività svolta dal dipendente al di fuori della normale articolazione di servizio presuppone che l’Amministrazione alleghi e provi lo svolgimento della prestazione in regime di lavoro straordinario, oppure il titolo giuridico che ne fonda l’erogazione. Ove la censura si limiti a invocare in modo assertivo un atto organizzativo interno, senza specificare gli atti adottati ai sensi della disciplina di settore, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Una dipendente di una Regione, in servizio dal 1992 presso un settore regionale, agiva in giudizio per ottenere la liquidazione del compenso relativo all’incarico di responsabile amministrativo dei programmi di ricerca finalizzata, svolto da luglio 2011 a febbraio 2012 al di fuori del normale orario di lavoro. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda, ritenendo provata l’attività e l’ammontare maturato.

La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto dalla Regione, rigettava la domanda originaria richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione. Il giudice territoriale ravvisava nell’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione una violazione dei limiti retributivi fissati dai contratti collettivi, non essendo provata la prestazione in regime di straordinario. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, censurando la decisione territoriale per avere qualificato il compenso extracurriculare come indennità aggiuntiva vietata. La ricorrente richiamava una nota protocollata del 20.4.2016, dalla quale risultava che la retribuzione per l’attività svolta oltre l’orario di servizio ricadeva nella voce Personale del piano economico dell’unità di coordinamento di ciascun progetto, con contestuale richiamo degli ordini di servizio del 2011 e del 2012 che l’avevano autorizzata al rientro pomeridiano.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura si incentrava sull’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, norma non richiamata dalla sentenza impugnata, e non indicava gli atti organizzativi dell’Amministrazione adottati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 502/1992, pur avendovi fatto riferimento quanto alle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute. Il riferimento documentale risultava quindi generico e non idoneo a scalfire il ragionamento del giudice di appello, che aveva correttamente escluso il titolo dell’erogazione.

La Suprema Corte ha ribadito che la onnicomprensività della retribuzione opera quale limite alla possibilità per l’Amministrazione di riconoscere autonomamente e unilateralmente trattamenti economici aggiuntivi. Il compenso per l’attività resa oltre l’orario ordinario non è dovuto quando non ne sia provata la natura di lavoro straordinario o l’esistenza di una specifica copertura contrattuale. Ricade sul dipendente l’onere di allegare e dimostrare in modo specifico il titolo giuridico invocato a sostegno della pretesa.

L’inammissibilità del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente censurava la mancata condanna della Regione alle spese dei gradi di merito ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., motivo divenuto privo di rilevanza. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente alle spese di legittimità e applicando l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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