Improcedibile il ricorso privo della copia autentica della sentenza di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18660 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., quando la parte ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza impugnata. L’onere riguarda specificamente il provvedimento oggetto del ricorso e non è assolto mediante la produzione di una sentenza diversa, ancorché pronunciata nella stessa vicenda processuale. Nel giudizio di rinvio, dunque, non basta allegare la sentenza di merito precedentemente cassata: occorre la copia autentica della decisione resa in sede di rinvio, che costituisce il provvedimento contro cui il nuovo ricorso è diretto. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente al difetto di tale deposito, restando assorbita ogni altra questione.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva ottenuto dal tribunale il riconoscimento del superiore inquadramento e delle relative differenze retributive, con rigetto della domanda riconvenzionale della società datrice. La Corte d’appello aveva poi accolto in parte l’appello della società, respingendo le domande della lavoratrice. Investita del ricorso straordinario, la Corte di cassazione aveva cassato la pronuncia d’appello, ritenendo validamente effettuata la notifica della sentenza di primo grado, e aveva rinviato al giudice del merito.
In sede di rinvio la Corte territoriale aveva accolto l’istanza di rimessione in termini della società e aveva confermato il rigetto, sul rilievo che il capo nel merito, non impugnato, era ormai coperto da giudicato. Contro questa sentenza di rinvio la lavoratrice ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare del regolare deposito degli atti del giudizio di legittimità. Il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., poiché la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello in sede di rinvio non risulta depositata in giudizio.
Il Collegio rileva che la ricorrente ha prodotto, tra i documenti allegati al ricorso, non già la sentenza di rinvio, ma la precedente sentenza della Corte territoriale, quella già oggetto del giudizio di cassazione conclusosi con la pronuncia di annullamento. Si tratta di un provvedimento diverso da quello impugnato, che non assolve l’onere imposto dalla norma processuale.
La ratio è chiara: il giudizio di legittimità ha ad oggetto la decisione resa in sede di rinvio, e la sua copia autentica è indefettibile perché il Collegio possa esaminare i motivi di ricorso. La produzione di un atto processuale differente, ancorché appartenente alla medesima vicenda, lascia il giudice privo del provvedimento da scrutinare.
La norma richiamata opera in modo oggettivo: accertata l’assenza della copia autentica della sentenza impugnata, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La Corte non esamina pertanto i quattro motivi formulati dalla ricorrente, che restano assorbiti dalla statuizione preliminare.
Le spese processuali seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n. 23535 del 2019.
Nota della Redazione
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