Stabilizzazione e diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. (Cass. civ. Sez. L n. 24179 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso ove ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto. La partecipazione alla procedura di stabilizzazione non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive derivanti dall’accertamento dello svolgimento in via di fatto di prestazioni di lavoro in forma subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti. La stabilizzazione preclude il danno comunitario, ma non i diritti retributivi ex art. 2126 c.c.
Il Fatto
La lavoratrice, dopo aver stipulato con l’ente pubblico di ricerca una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi a oggetto compiti di supporto amministrativo, era stata stabilizzata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nella categoria C. Aveva quindi agito per ottenere la qualificazione del pregresso rapporto in termini di lavoro subordinato e, ai sensi dell’art. 2126 c.c., le differenze retributive e la contribuzione previdenziale relative al periodo anteriore alla stabilizzazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo che la stabilizzazione conseguisse proprio ai pregressi contratti e che la stipula del contratto a tempo indeterminato implicasse accettazione del rapporto di collaborazione e rinuncia a far valere i relativi vizi. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’ente datore di lavoro e dall’istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del datore di lavoro, rilevando che il ricorso censura in iure il percorso argomentativo della sentenza impugnata e non si fonda su documenti rispetto ai quali non sarebbero stati assolti gli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione delle norme in materia di stabilizzazione e di lavoro a termine, merita accoglimento, con assorbimento del secondo.
La sentenza di merito ha impropriamente esteso l’ambito della nozione di efficacia satisfattiva della stabilizzazione e ha desunto dalla sola sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato una rinuncia a far valere i diritti derivanti dalla pregressa fase del rapporto. Quanto al primo profilo, la stabilizzazione rende non invocabile il principio in tema di danno comunitario, con la conseguenza che il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. Essa opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine, ma non ricomprende le differenze retributive ex art. 2126 c.c., le quali non hanno natura risarcitoria.
Quanto al secondo profilo, la rinuncia presuppone la consapevolezza di disporre di diritti specificamente individuati o individuabili e può essere desunta solo da comportamenti univoci. I diritti esercitati dalla lavoratrice – partecipazione con successo alla procedura di stabilizzazione, da un lato, e richiesta di accertamento della natura subordinata del pregresso rapporto con condanna alle differenze retributive, dall’altro – non sono tra loro incompatibili, ma perfettamente cumulabili. Non è pertinente il richiamo a precedenti relativi a procedure di stabilizzazione richiedenti una precisa forma contrattuale. Il conseguimento della stabilizzazione esclude il diritto al danno comunitario, ma non i diritti retributivi derivanti dallo svolgimento in fatto del rapporto in maniera sostanzialmente diversa dalla tipologia contrattuale formalmente applicata.
La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per l’esame nel merito della domanda, alla luce dei principi sopra enunciati, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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