Ricorso improcedibile se manca la relata di notificazione nel deposito (Cass. civ. Sez. III n. 9730 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente, pur dichiarando di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, sempre che tale documento non sia prodotto neppure dal controricorrente. L’onere del deposito è prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. Il vizio è rilevabile d’ufficio, attiene a materia indisponibile di ordine pubblico processuale e non è sanato dalla mancata contestazione delle controricorrenti. Non è ipotizzabile la c.d. prova di resistenza quando la notificazione del ricorso sia avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Una società ricorre per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di decadenza dall’aggiudicazione di un immobile staggito, già oggetto di più procedure esecutive riunite. La ricorrente, dicharatasi aggiudicataria, assume di aver manifestato sin dall’offerta la volontà di avvalersi del subentro nel mutuo fondiario ex art. 41 T.U.B. e contesta la decadenza per il mancato saldo prezzo, oltre all’omessa pronuncia sulla restituzione del fondo spese versato.
Resistono con distinti controricorsi alcune società cessionarie e mandatarie dei crediti, la compagnia assicurativa del delegato alla vendita e la stessa professionista delegata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. La trattazione è fissata con il rito dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e non esamina nel merito i motivi. Agli atti del giudizio, al momento della decisione, non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il cui deposito è prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità.
La ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, ma non la relazione di notificazione: di essa non vi è menzione tra i tredici documenti indicati in calce al ricorso, né traccia nel fascicolo telematico consultabile dal Collegio. Richiamando Cass. Sez. 6-2, ord. n. 19695 del 2019, la Corte ribadisce che il ricorso è improcedibile quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza e depositi copia autentica priva della relata, senza che il controricorrente vi supplisca.
Il Collegio esclude che possa operare la c.d. prova di resistenza, integrata quando la notificazione del ricorso si perfezioni entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sì da assicurare al giudice dell’impugnazione la verifica della tempestività rispetto al termine dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.. Nella specie la notificazione del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, risalendo quest’ultima al 10 gennaio 2023.
Né rileva l’assenza di eccezioni delle controricorrenti. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione, trattandosi di materia indisponibile di ordine pubblico processuale; alcune intimate, rimaste tali, hanno per di più tenuto una condotta processuale neutra.
Infine, la Corte ricorda che l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, cod. proc. civ. non contrasta con l’art. 6 CEDU. Secondo la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, essa integra una sanzione adeguata a garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità e non compromette il diritto di accesso a un tribunale. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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