Omessa distrazione delle spese e correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 19068 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale, emendabile con il rimedio della correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Il difensore antistatario è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione. Il giudice che ha emesso il provvedimento può provvedere ex officio, aggiungendo l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario. La mancanza non costituisce errore di fatto revocatorio, ma svista di carattere materiale, come tale estranea al rimedio della revocazione.
Il Fatto
I difensori della società, nella qualità di procuratori nel giudizio definito con l’ordinanza n. 27378/2024 della Prima Sezione civile, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in quel provvedimento. Con tale ordinanza era stato respinto il ricorso proposto dalla banca ed era stata condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso e agli accessori di legge.
Nel dispositivo era stata però omessa la distrazione delle spese in favore dei difensori, che si erano dichiarati in atti antistatari. La causa è stata trattata in camera di consiglio, senza deposito di memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del vizio. Secondo un arresto richiamato nel provvedimento (Cass. 24/07/2012, n. 12962), l’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, come la supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. L’errore determinato da una svista di carattere materiale rende invece esperibile il rimedio della correzione di errore materiale.
Proprio in un caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario è stata riconosciuta la praticabilità di quel rimedio. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile la correzione quando il giudice ometta di pronunciare sulla distrazione richiesta dal difensore, legittimato a proporre in proprio l’istanza.
Su questa base il Collegio accede alla richiesta, provvedendo ex officio ad aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario. La relativa mancanza concretizza, infatti, un errore materiale della decisione corretta.
L’istanza è accolta nel senso che, dove nell’ordinanza n. 27378/2024 è scritto il testo di condanna alle spese in favore della società, deve leggersi lo stesso testo con l’aggiunta dell’attribuzione agli avvocati antistatari. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento, secondo Cass. n. 12184 del 2020. La Corte dispone infine che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto di correzione.
Nota della Redazione
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