Inammissibile il ricorso su attendibilità della persona offesa e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 7589 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che censuri l’attendibilità della persona offesa mediante doglianze generiche, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che ne abbiano motivatamente affermato l’intrinseca attendibilità e il riscontro esterno. La contestazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche, quando non si confronti con la personalità del reo e con i criteri dell’art. 133 cod. pen., è parimenti manifestamente infondata; il giudice di legittimità non rivaluta la dosimetria della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i delitti di cui agli artt. 387 bis e 612 comma 2 cod. pen. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26/03/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, in particolare sull’attendibilità della persona offesa, sulla conferma della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti sono manifestamente infondati. La censura sull’attendibilità della persona offesa si risolve in doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte d’appello aveva infatti precisato che le dichiarazioni della persona offesa sono intrinsecamente attendibili, anche perché la stessa aveva ammesso di non riuscire a collocare con precisione nel tempo le singole condotte, essendo gli episodi stati moltissimi e succedutisi con cadenza quasi giornaliera. Tali dichiarazioni risultano confermate dalle risultanze riferite dall’operante e dai video visionati, il cui contenuto è stato trasfuso in una relazione di servizio redatta in occasione della presentazione della querela.
Manifestamente infondati sono anche i motivi sulla conferma della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, anch’essi connotati da genericità. La sentenza impugnata ha ritenuto corretta la dosimetria della pena, valorizzando la personalità del condannato, gravato da plurimi precedenti per reati posti in essere continuativamente nel tempo, e l’evidente capacità a delinquere, per condotte non occasionali né estemporanee.
Tali elementi giustificano la ricorrenza dei presupposti della recidiva reiterata e infraquinquennale e danno conto della proporzionatezza e adeguatezza della pena rispetto ai criteri dell’art. 133 cod. pen., con conseguente impossibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione implicita ma adeguata, secondo il richiamato precedente di Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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