Reato continuato e tossicodipendenza: necessaria la prova del disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 21656 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede, al pari del processo di cognizione, la verifica concreta degli indicatori del disegno criminoso unitario: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non basta la presenza di taluno di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. L’identità del disegno criminoso postula che l’agente abbia preventivamente rappresentato e unitariamente deliberato la serie di condotte, e non si identifica con la generale propensione alla devianza né con un programma di vita delinquenziale. La tossicodipendenza deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione, ma rileva come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno solo con riguardo a reati ad essa collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni richieste dalla legge.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, chiedendo l’unificazione dei reati oggetto di sette sentenze di condanna, tra cui episodi di spaccio al dettaglio, evasione e partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento, rideterminava la pena complessiva riconoscendo la continuazione solo per tre delle sentenze, relative a violazioni in materia di stupefacenti commesse nel medesimo territorio e a distanza ravvicinata, ricollegabili alla condizione di tossicodipendenza del condannato. Escludeva l’unificazione per le restanti, stante la diversa tipologia dei reati e la distanza temporale. Il condannato ricorreva per cassazione lamentando violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e motivazione contraddittoria.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige un’approfondita verifica di concreti indicatori, e ribadisce che l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula una deliberazione unitaria preventiva, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale del reo né con la tendenza a commettere reati della stessa indole.

Il programma criminoso deve essere rigorosamente provato: non giovano la mera identità di natura delle norme violate, la prossimità temporale o la medesimezza del movente, circostanze concernenti i singoli reati ma non probanti la deliberazione preventiva che ne unifica l’ideazione.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato i fattori sintomatici della matrice ideativa unitaria — omogeneità, contiguità spaziotemporale e tossicodipendenza — solo per i reati di spaccio di modiche quantità commessi a Roma e dintorni. Per le altre violazioni, la diversa tipologia (evasione e associazione finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi) e la distanza temporale sono state ritenute sintomatiche non di un’unica determinazione volitiva, ma di una scelta di vita dedita all’illecito.

La Corte sottolinea che la tossicodipendenza ha formato oggetto di specifica disamina, così come la differente natura delle violazioni e la distanza cronologica. Le allegazioni difensive non individuano fratture motivazionali: la generica pretesa di unificare il delitto associativo, accertato con decorrenza dal 2020, al primo episodio di spaccio risalente al settembre 2009 è manifestamente sfornita di idonee allegazioni.

L’ordinanza risulta pertanto coerente con i principi per cui la tossicodipendenza deve essere valutata come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno solo con riguardo a reati ad essa collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni. A fronte di una motivazione coerente, corretta in diritto e non illogica, il ricorrente veicola una nuova e differente valutazione nel merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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