Ricettazione e vizio di mente ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. 2 n. 16116 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca un travisamento della prova deve confrontarsi con gli atti processuali, il cui esame da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se la ricostruzione è logicamente coerente e immune da vizi. In tema di capacità di intendere e di volere, il giudice di merito non è tenuto a disporre d’ufficio un accertamento peritale quando la documentazione clinica prodotta dalla difesa non sia coeva all’epoca del fatto e non sia idonea a rivelare una patologia che possa aver inciso sulla capacità dell’imputato. La mancata attivazione di un accertamento officioso è pertanto legittima qualora gli elementi acquisiti non forniscano alcun serio indizio di un vizio di mente rilevante al momento della commissione del reato. Ne consegue la inammissibilità del ricorso basato su motivi manifestamente infondati.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale di Locri per il reato di ricettazione di un decespugliatore e di una cassa stereo di provenienza furtiva, vedeva confermata la sentenza dalla Corte di appello di Reggio Calabria. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe equivocato la sua posizione con quella dell’originario coimputato, al quale sarebbe stata ascrivibile la disponibilità dell’appartamento dove i beni erano stati rinvenuti.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la mancata valutazione, da parte della Corte, della questione relativa alla sua capacità di intendere e di volere, evidenziando come la produzione documentale effettuata in dibattimento (un diario clinico relativo a un ricovero in struttura psichiatrica) non fosse stata considerata e come il giudice avrebbe potuto disporre ogni accertamento anche d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, ha escluso qualsivoglia equivoco tra le posizioni dei due indagati. Gli atti, visionati per verificare il presunto travisamento, dimostravano che i beni di provenienza illecita erano stati ritrovati in un appartamento, adibito a deposito, nella disponibilità del ricorrente, sebbene diverso dalla sua abitazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha preliminarmente rilevato come, contrariamente a quanto indicato nell’atto di appello, non fosse mai stata richiesta né disposta alcuna perizia psichiatrica nel corso del giudizio. Ha quindi osservato che la documentazione acquisita si riferiva a uno stato di alcolismo cronico di molto successivo alla commissione del fatto: il referto medico era del 2019, mentre il reato era stato commesso nel 2016.

La Corte ne ha dedotto che tale documentazione, che non aveva nemmeno dato luogo a una richiesta difensiva, non legittimava né esigeva un accertamento d’ufficio da parte del giudice. La produzione documentale, infatti, non rivelava alcuna patologia utile a escludere la capacità di intendere e di volere dell’imputato in un momento collegato all’epoca del fatto. La mancata attivazione dei poteri officiosi era, pertanto, pienamente giustificata dall’assenza di elementi che potessero far sorgere un serio dubbio sulla capacità dell’imputato.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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