Custodia cautelare e mancato esame del divieto per ragioni familiari (Cass. pen. Sez. 3 n. 14732 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame, nel valutare la richiesta di riesame avverso un’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla questione, dedotta dalla difesa con memoria, concernente l’operatività del divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per ragioni legate alla situazione familiare dell’indagato. L’omessa motivazione su tale specifica doglianza, pur in presenza di un’ampia documentazione prodotta e del deposito della memoria in cancelleria e in udienza, determina la nullità del provvedimento per il solo profilo relativo alla scelta della misura, imponendone l’annullamento con rinvio al giudice di merito. La valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato è legittima quando il giudice ne illustri le ragioni, potendo ritenere attendibile la parte dichiarativa accusatoria nei confronti di un soggetto e non quella, esplicitamente protesa a scagionare un altro, dettata da un interesse personale. Il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, fondato su elementi oggettivi quali il coinvolgimento in un traffico di ingente quantitativo di stupefacenti e la disponibilità di un’arma carica, non è sindacabile in cassazione se privo di vizi di illogicità manifesta.
Il Fatto
Con ordinanza del 3 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per i delitti di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma con matricola abrasa e ricettazione della stessa. Il Tribunale del riesame di Potenza, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame, confermando la misura. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, con particolare riguardo alla mancata valutazione della questione relativa al divieto di custodia cautelare in carcere per ragioni familiari, come da memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, pervenendo a distinte conclusioni. Con riferimento al primo motivo, riguardante i gravi indizi di colpevolezza, il Collegio ha ritenuto l’ordinanza impugnata non censurabile. In particolare, ha giudicato legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato, posto che il tentativo di scagionare la moglie non inficiava l’attendibilità delle accuse rivolte al ricorrente, risultando giustificato dal rapporto coniugale. La Corte ha, inoltre, valorizzato gli elementi di riscontro esterni alle dichiarazioni, quali l’attività di pedinamento, gli spostamenti verso la Campania, le numerose videochiamate intercorse e la consegna di un ingente quantitativo di droga, ritenendo tali elementi idonei a superare la genericità delle giustificazioni addotte dall’indagato. La censura relativa all’omessa valutazione di elementi difensivi di segno contrario è stata, invece, dichiarata inammissibile per la sua genericità, non avendo il ricorrente specificato la natura delle presunte contraddizioni.
In ordine al secondo motivo, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato l’infondatezza del ricorso. Il giudizio di pericolosità, espresso dal Tribunale del riesame con riferimento al “non occasionale inserimento in un preoccupante contesto di crimine organizzato”, è stato ritenuto adeguatamente motivato, in quanto fondato su elementi oggettivi quali il coinvolgimento nella detenzione di oltre tre chili di cocaina e la disponibilità di un’arma carica con matricola abrasa, elementi che denotano uno spessore criminale non occasionale e la capacità di movimentare ingenti quantitativi di droga.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha accertato che la questione relativa ai limiti alla custodia cautelare in carcere per ragioni familiari era stata effettivamente proposta dalla difesa con una memoria, depositata in cancelleria e in udienza, corredata da ampia documentazione. Tuttavia, dell’esame di tale specifica questione non vi era alcuna traccia nell’ordinanza impugnata, che risultava, pertanto, carente sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla sola individuazione della misura ritenuta adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, rigettando il ricorso nel resto. Il giudice del rinvio è stato individuato nel Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva