Ricorso inammissibile se gli atti del merito sono richiamati ma non riprodotti (Cass. civ. Sez. III n. 26078 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fonda le proprie censure su atti e documenti del giudizio di merito deve riprodurli nel ricorso o indicare puntualmente in quale sede processuale e con quale collocazione nel fascicolo essi siano stati prodotti, non essendo sufficiente il mero richiamo. La mancanza anche di una sola di tali indicazioni, prescritte a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., rende il ricorso inammissibile. Il sindacato di legittimità, inoltre, non può convertirsi in una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito. Il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice affermi preclusioni insussistenti o non motivi sulla decisività del mezzo richiesto.
Il Fatto
La vicenda origina da un contenzioso instaurato dalla ricorrente davanti alla Corte d’Appello di Milano, nell’ambito di una sequenza negoziale complessa: atti dispositivi, una scrittura ricognitiva, un contratto di finanziamento, scritture private relative all’acquisto e alla detenzione fiduciaria di quote, un mutuo e un’ipoteca iscritta. Alcuni intimati sono rimasti contumaci nel giudizio di appello.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato in più motivi, connessi tra loro, deducendo l’erronea interpretazione e valutazione dei negozi evocati e censurando il provvedimento sulle richieste istruttorie. La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità stessa del ricorso, prima ancora del merito delle censure.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, perché connessi, e li dichiara inammissibili. Il ricorrente costruisce le censure su atti e documenti del giudizio di merito — tra cui l’atto di citazione, l’atto di appello, le scritture private, il mutuo e l’ipoteca — limitandosi a richiamarli.
Tale modalità viola il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Non basta individuare gli atti: occorre riprodurli per la parte d’interesse o indicare puntualmente in quale sede processuale risultino prodotti, precisandone l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, anche in relazione alla sequenza del processo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6937 del 2010, Cass. n. 15808 del 2008, Cass. n. 12239 del 2007, Cass. n. 19157 del 2012 e le Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e n. 7701 del 2016, affermando che la mancanza anche di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile.
Le censure, pertanto, non risultano chiare e intellegibili dalla sola lettura del ricorso: non sono sufficienti affermazioni apodittiche, prive di dimostrazione, come già chiarito da Cass. n. 7851 del 1997. Sotto altro profilo, il ricorrente prospetta in realtà una rivalutazione del merito e delle emergenze probatorie, comportante accertamenti di fatto preclusi alla Corte di legittimità. Spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, sceglierne la concludenza e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo. Il giudizio di legittimità non è un merito di terzo grado, secondo il principio di Cass. n. 5442 del 2021, Cass. n. 7523 del 2022 e Cass. n. 18695 del 2021.
Quanto all’interpretazione dei negozi, il ricorrente non denuncia nemmeno la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. cod. civ.: l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica del rispetto di quei canoni. Anche i presupposti della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Con riferimento al motivo sulle richieste istruttorie, il provvedimento è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice rilevi preclusioni o decadenze insussistenti, oppure affermi l’inammissibilità della prova per ragioni che prescindano dalla sua rilevanza rispetto al tema controverso. Nella specie il ricorrente non ha illustrato la decisività del mezzo di prova non ammesso, come richiesto da Cass. n. 30810 del 2023 e Cass. n. 16214 del 2019. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.