Inammissibile il ricorso che non specifica le contestazioni tributarie sulla insolvenza (Cass. civ. Sez. I n. 33621 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento che denunci l’insussistenza dello stato di insolvenza è inammissibile quando il ricorrente, deducendo l’esistenza di contestazioni tributarie avverso il credito dell’Erario, ometta di indicare la sede processuale delle stesse e di riprodurre il contenuto degli atti su cui fonda la censura. Il giudice di legittimità non può supplire con ricerche autonome alle carenze del ricorso, dovendo il ricorrente rispettare l’onere di autosufficienza riproducendo direttamente gli atti o specificando la parte del documento cui corrisponde la riproduzione indiretta. La censura che investe la ricognizione del fatto e non l’interpretazione della norma è proponibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società in liquidazione era stata dichiarata fallita dal Tribunale su richiesta del Pubblico Ministero, formulata a seguito della segnalazione ricevuta all’atto della dichiarazione di improcedibilità, per rinuncia, di una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell’art. 161, comma 6°, l. fall. La Corte d’Appello rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società.
La Corte distrettuale riteneva sussistente lo stato di insolvenza, desunto dall’esposizione verso l’Erario per debiti fiscali non inferiori a quindici milioni di euro, di gran lunga superiori ai valori dell’attivo, nonché dalla conferma, in tre giudizi tributari, del mancato versamento dell’Iva. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 5 l. fall., sostenendo che la contestazione del credito erariale, pendente davanti alla Commissione tributaria, escludesse l’inadempimento qualificabile come insolvenza. La Corte lo dichiara inammissibile, in primo luogo, per un evidente difetto di specificità.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a integrare le ragioni della cassazione e a consentirne la valutazione, senza rinvio a fonti esterne e, quindi, ad atti del pregresso giudizio di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, il luogo della produzione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, mediante riproduzione diretta del contenuto, oppure indiretta con specificazione della parte del documento cui essa corrisponde (Cass. n. 14784/2015).
Nel caso concreto, il riferimento alle censure formulate in sede di contenzioso tributario è del tutto generico: non è indicata la sede processuale delle contestazioni, né il loro contenuto, né le ragioni per le quali le difese sono state disattese dai giudici tributari. La Corte ravvisa un ulteriore profilo di inammissibilità nella natura della censura, che non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma della fattispecie concreta, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 15 e 18, comma 10°, l. fall., per il mancato esercizio dei poteri officiosi di indagine in ordine ai fatti impeditivi della fallibilità. La Corte lo dichiara inammissibile per un analogo difetto di autosufficienza: non sono specificati i fatti impeditivi dedotti dal liquidatore, né indicati i poteri istruttori che la Corte territoriale avrebbe dovuto dispiegare.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, in solido con il legale rappresentante, alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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