Questioni assorbite riproponibili nel rinvio senza onere di specifica riproposizione (Cass. civ. Sez. II n. 3499 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni dichiarate espressamente assorbite dalla Cassazione non possono ritenersi coperte da giudicato, perché il giudice di legittimità non le ha decise: esse restano perciò riproponibili all’esame del giudice del rinvio. Non trova applicazione, nel giudizio di cassazione, il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ. in tema di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte. Consegue che l’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, avendo funzione meramente riattivatoria del processo originario, non deve contenere la specifica e analitica riproposizione di tutte le domande ed eccezioni già formulate: è sufficiente il richiamo, anche per relationem, dell’atto introduttivo e del provvedimento di cassazione, così risultando determinabile il contenuto della domanda. Il giudice del rinvio non incorre pertanto in ultrapetizione quando pronuncia su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata.
Il Fatto
Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di una cooperativa edilizia e degli ex soci di altra cooperativa. Il Tribunale revocava il decreto e rigettava la domanda. La Corte di Appello di Campobasso, con una prima sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere verso alcuni soci e rigettava l’impugnazione, ma riteneva il valore della controversia patrocinata sensibilmente più contenuto rispetto a quello indicato nella parcella.
Avverso tale pronuncia il professionista proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo, dichiarava assorbito il primo e cassava con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte di Appello riteneva la questione oggetto del primo motivo ormai coperta da giudicato, per non essere stata espressamente riproposta nell’atto di riassunzione. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 392 e 394 cod. proc. civ., censurando l’omessa pronuncia sulla questione dichiarata assorbita. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce la natura del giudizio di rinvio instaurato a seguito di riassunzione, qualificandolo come giudizio rescissorio con funzione prosecutoria, disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., distinto dal rinvio restitutorio. Su questa base afferma che le questioni costituenti oggetto dei motivi espressamente dichiarati assorbiti devono ritenersi, per definizione, non decise e restano quindi impregiudicate: dalla cassazione con rinvio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza denunciata sulle questioni assorbite. Il principio è ribadito da una giurisprudenza consolidata, richiamata con Cass. n. 37270/2022, Cass. n. 9479/2013 e Cass. n. 18677/2011.
Nel giudizio di cassazione non opera l’art. 346 cod. proc. civ., che riguarda la rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado. L’atto di riassunzione, avendo funzione meramente riattivatoria, non richiede la precisione espositiva propria degli atti introduttivi: è sufficiente che richiami l’atto introduttivo e il provvedimento di cassazione, poiché ogni riferimento alle difese pregresse vale a richiamare integralmente domande ed eccezioni già spiegate. Il giudice del rinvio non verserà quindi in ultrapetizione pronunciando sull’intera domanda originaria (così Cass. n. 23073/2014 e Cass. n. 30529/2017).
Il precedente invocato dalla sentenza impugnata, Cass. n. 24093/2013, è giudicato non conferente. La sentenza di rinvio ha dunque fatto malgoverno dei principi esposti, subordinando la pronuncia sulle questioni assorbite a un’onere di specifica riproposizione che l’ordinamento non impone.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione, con regolamentazione delle spese devoluta al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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