Termine appello in scadenza di sabato prorogato al primo giorno non festivo (Cass. civ. Sez. II n. 14041 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre appello è un termine a decorrenza successiva. Ne consegue che, ove il dies ad quem vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263. La regola si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2005. Ne deriva la tempestività dell’impugnazione notificata il primo giorno non festivo successivo al sabato di scadenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda con cui la proprietaria di un appartamento al piano superiore ha chiesto la demolizione di un gazebo realizzato sulla terrazza a livello dell’unità sottostante, deducendo il difetto di autorizzazione condominiale e la violazione della distanza di cui all’art. 873 cod. civ. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda. La convenuta ha proposto appello.
La Corte d’appello di Salerno ha dichiarato l’impugnazione inammissibile perché notificata oltre il termine breve di trenta giorni. Ha accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16 febbraio 2017 e che il termine scadeva il 18 marzo 2017, mentre l’appello era stato notificato il 20 marzo. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione dell’art. 155 cod. proc. civ., poiché il trentesimo giorno cadeva di sabato e doveva intendersi prorogato al lunedì successivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione della natura del termine per impugnare e della sua proroga quando la scadenza cada in giorno festivo. Il punto di partenza è la ricostruzione del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
La Corte qualifica il termine per proporre appello come termine a decorrenza successiva. Da ciò discende che, se il dies ad quem cade di sabato, opera la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo, secondo l’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 2, lett. f), legge n. 263 del 2005. La disciplina trova applicazione ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2005.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, citando Cass. n. 6728/2012, a conferma della consolidata lettura della norma. La regola non ammette distinzioni legate alle modalità di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16 febbraio 2017 e che il termine breve di trenta giorni scadeva il 18 marzo 2017. Poiché tale data era un sabato, il termine risultava prorogato di diritto al primo giorno non festivo. L’appello, notificato il lunedì 20 marzo 2017 presso il difensore costituito, è pertanto tempestivo.
Il primo motivo è quindi accolto, mentre gli altri restano assorbiti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché decida sull’impugnazione nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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