Ricorso inammissibile se ripropone censure di fatto già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34871 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, con profili privi di specificità, reiteri le censure già rappresentate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile. Non integra vizio di motivazione la doglianza che si limiti a contestare la valutazione del materiale probatorio, prefigurando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali o un’alternativa ricostruzione dei fatti, senza individuare specifici e decisivi travisamenti. Resta estranea al sindacato di legittimità la prospettazione di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. È manifestamente infondata la censura sull’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche quando i giudici di appello abbiano adeguatamente motivato l’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 09/10/2024, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina in concorso, riconoscendo la circostanza aggravante dell’uso dell’arma e negando le circostanze attenuanti generiche. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, contestazione della sussistenza dell’aggravante e omessa applicazione delle attenuanti generiche.
La questione approda così al vaglio di legittimità, ove occorre stabilire se le censure proposte rispettino i limiti del sindacato consentito in sede di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che la memoria difensiva, depositata il 10 luglio 2025, è tardiva rispetto all’udienza fissata per il 15 luglio 2025.
Quanto ai primi due motivi, con cui si lamenta il vizio della motivazione sulla responsabilità ex artt. 110-628 cod. pen. e sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, la Corte osserva che essi non sono formulati nei termini consentiti dalla legge. Il ricorrente, con profili privi di specificità, ha riproposto censure già rappresentate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, prospettando mere doglianze in punto di fatto.
Tali doglianze mirano a contestare una decisione asseritamente erronea perché fondata su una valutazione ritenuta sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali o un’alternativa ricostruzione dei fatti. Si tratta di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
La Corte sottolinea che i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici e indicando evidenti elementi probatori, hanno correttamente affermato la configurabilità del contributo concorsuale e la sussistenza dei presupposti della circostanza di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.
Il terzo motivo, relativo all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di appello hanno adeguatamente assolto l’onere argomentativo, evidenziando l’assenza di elementi di segno positivo, il ruolo non minimale nel reato in concorso e la presenza di precedenti penali specifici, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità richiamati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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