Guida senza patente per recidiva biennale, prova e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 9347 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente per recidiva nel biennio, l’accertamento del pregresso illecito amministrativo non richiede la produzione di un’attestazione documentale della definitività del medesimo, essendo sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti o rilevabili, ma può riferirsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2024, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 6 giugno 2023 per il reato di cui all’art. 116, comma 17, cod. strada.
Il ricorso articola censure sul vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sull’esclusione della particolare tenuità del fatto, sul diniego delle attenuanti generiche e sull’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, è inammissibile, poiché costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte territoriale ha osservato che la prova della precedente violazione è stata ricavata sia dal verbale amministrativo prodotto in atti, sia dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria in ordine alla definitività dell’accertamento, così escludendosi qualsiasi violazione del diritto di difesa, solo genericamente prospettata.
La Corte afferma quindi il principio secondo cui, in tema di guida senza patente, per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessaria un’attestazione documentale della definitività. È sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente. Sul punto richiama Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio. La Corte richiama Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace e Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è infondato: nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nella specie rilevano l’assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale; sul punto sono richiamate Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e conformi.
Il dedotto vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata posto a base del rigetto argomentazioni logiche, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, tipicamente di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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