Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34869 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dolendosi dell’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e della mancata declaratoria di proscioglimento, si risolva nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, prefigurando una rivalutazione delle risultanze processuali estranea al sindacato di legittimità. La rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione probatoria. Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere officioso del giudice. Il controllo sulla graduazione del trattamento sanzionatorio, esercitato ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., è sindacabile solo per arbitrio o illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 18/10/2024, quale agevolatore di alcune rapine. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; violazione di legge e manifesta illogicità per la mancata declaratoria di proscioglimento; violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio sulla pena.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio e della congruità della pena, contestando il discostamento dal minimo edittale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili perché non formulati nei termini consentiti dalla legge. Essi, prefigurando una rivalutazione del giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli seguiti dai giudici di merito, si risolvono nella reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese. Le censure, prive di una critica argomentata e di un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata, risultano prive di specificità e soltanto apparenti.

Sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte rileva l’ulteriore manifesta infondatezza. I giudici di appello avevano congruamente evidenziato la superfluità della richiesta difensiva ai fini dell’accertamento della responsabilità. L’art. 603 cod. proc. pen. configura un istituto di carattere eccezionale, utilizzabile in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione, non essendo altrimenti in grado di decidere sul materiale già disponibile.

Nel giudizio abbreviato d’appello, prosegue la Corte, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità di cui all’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. In appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova più ampio di quello operante in primo grado, spettando in ogni caso al giudice la valutazione sulla assoluta necessità della sua acquisizione.

Il terzo motivo, sul giudizio sulla pena, è dichiarato generico e manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all’onere argomentativo. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuizioni per circostanze e continuazione e alla fissazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato aderendo ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Dinanzi alla Corte non è consentita la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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