Notifica cartella esattoriale provata da estratto di ruolo e relate (Cass. civ. Sez. V n. 28247 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella. È sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. In assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l’estratto di ruolo — equipollente della matrice — contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Qualora il destinatario contesti esclusivamente di non aver ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione, resta preclusa la deduzione di vizi della cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere di produrre in giudizio la copia integrale.
Il Fatto
Il contribuente, coobbligato rispetto a due società, otteneva un estratto di ruolo nel quale risultavano iscritte pendenze tributarie riportate in cartelle esattoriali che assumeva di non avere mai conosciuto. Impugnava quindi, con separati ricorsi poi riuniti, le due cartelle relative a Ires, Iva e Irap per l’anno 2006, contestandone l’invalidità per difetto di notificazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, rilevava che cartelle e relate erano state prodotte in causa e, considerate regolari le notificazioni, rigettava i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 cod. proc. civ. e art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muove dalla tesi secondo cui, se la notifica avviene a mezzo ufficiale giudiziario o messo, l’incaricato della riscossione sarebbe tenuto a conservare la copia della cartella e a produrla integralmente in giudizio. La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controricorrenti, osservando che il contribuente ha sempre contestato la nullità della notificazione proprio per la mancata produzione della copia integrale.
La Corte rileva poi che lo stesso ricorrente ammette di avere ricevuto la consegna degli estratti di ruolo e che in primo grado erano state pacificamente prodotte le copie delle relate di notifica. Il giudice dell’appello, del resto, ha espressamente dato atto che l’incaricato ha depositato sia le notifiche sia le cartelle, affermando la ritualità delle notifiche e l’intangibilità della pretesa per mancata tempestiva opposizione.
Su questa base la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relazione di notifica (Cass. sez. V n. 20769 del 2021). Il principio è ulteriormente precisato: se il destinatario contesta soltanto di non avere ricevuto la notificazione e l’agente prova la regolare esecuzione, resta preclusa la deduzione di vizi della cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere di produrre la copia integrale (Cass. sez. VI-III n. 21533 del 2017). Il primo motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, sostenendo che i plichi postali potessero contenere documenti diversi. La Corte osserva che la Commissione Tributaria Regionale ha motivato espressamente sul fatto che le cartelle erano state prodotte in forma integrale e che ciascuna notifica conteneva il numero della relativa cartella, escludendo così l’ipotesi di un contenuto diverso. Il ricorrente non formula contestazioni specifiche né illustra le ragioni dell’errore dei giudici del merito: le censure sono pertanto inammissibili e il motivo è respinto.
La Corte esamina infine il rilievo delle controricorrenti sulla mancata evocazione in appello dell’incaricato della riscossione. Costituitosi questi in giudizio di legittimità senza allegare pregiudizio difensivo, il giudizio viene definito nel merito, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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