Ricorso inammissibile se riproduttivo di censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36773 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice del merito, poiché la doglianza non introduce alcun argomento nuovo rispetto alla decisione impugnata. È altresì inammissibile il motivo che deduce violazioni di legge deducibili e non dedotte nei gradi precedenti, trattandosi di censura inedita. Il motivo che lamenta vizio di motivazione è aspecifico quando non si confronta con le esplicitazioni del giudice censurato, con conseguente violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Il giudizio di merito riguarda il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.

Con il ricorso si deducono tre motivi: il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in riferimento all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, e lo dichiara inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale.

I giudici di merito avevano escluso la sussistenza di dubbi circa il dolo, avendo l’imputato attestato personalmente la propria identità e dichiarato false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti. Le circostanze in cui ciò era avvenuto facevano emergere, inoltre, la funzionalità della dichiarazione resa, destinata ad attestare la sua identità.

Il secondo motivo, con cui si duole la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è dichiarato inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.

Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato inammissibile perché aspecifico. La difesa non si confronta con la congrua motivazione resa dai giudici del merito in tema di trattamento punitivo, attesa l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle invocate attenuanti, nonché la mancanza di un contegno collaborativo, anche in considerazione della personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011), secondo cui la specificità del motivo va valutata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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