Nullità per errata data di udienza e lesione del diritto di difesa (Cass. pen. Sez. II n. 8096 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra la nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per lesione del diritto di difesa, l’ipotesi in cui la cancelleria annoti sul ruolo di udienza e comunichi una data di rinvio diversa da quella resa a voce dal Presidente del collegio alle parti presenti, sì da determinare la giustificata assenza dei difensori alla discussione del giudizio di appello. La discordanza tra la data comunicata in udienza e quella annotata, non rilevata né corretta dal giudice, determina la celebrazione del processo in assenza dei difensori e delle parti civili, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e trasmissione degli atti ad altra sezione per il giudizio. La nullità è deducibile e rilevabile nei limiti e con gli effetti previsti dal codice di rito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/03/2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli del 31/01/2019 nei confronti di due imputati. Avverso tale decisione i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 Cost.

I ricorrenti hanno allegato che il procedimento, già rinviato al 17/11/2022 per l’astensione dei difensori, era stato ulteriormente rinviato dal Presidente del collegio, all’udienza del 17/11/2022, al 13/09/2023. La cancelleria aveva però annotato sul verbale una data diversa e antecedente, il 23/03/2023, giorno in cui il processo era stato effettivamente celebrato in assenza dei difensori degli imputati e delle parti civili. I difensori, recatisi in Corte il 13/09/2023, avevano appreso della celebrazione e del deposito della sentenza, con decorrenza del termine per impugnare: di qui la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen., accolta con ordinanza che ha consentito la proposizione delle odierne impugnazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico e sovrapponibile motivo di ricorso, incentrato sulla lesione del diritto di difesa. Il dato dirimente è l’errore nella gestione del ruolo e nell’annotazione della data di udienza da parte della cancelleria, che ha indicato un giorno diverso rispetto a quello comunicato alle parti.

Tale discordanza, secondo la Corte, emerge in modo evidente dalla mancata partecipazione alla udienza di discussione non solo dei ricorrenti e dei rispettivi difensori, ma anche delle parti civili che avevano regolarmente partecipato al procedimento in precedenza. L’assenza generalizzata dei soggetti processuali conferma l’affidamento ingenerato dalla data oralmente comunicata dal Presidente.

Ricorre dunque la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché l’erronea annotazione ha determinato la giustificata assenza dei difensori alla udienza di discussione del giudizio di appello. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento: Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, Barnabbò; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galano; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan.

Da qui la decisione di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio, con il quale dovrà essere rinnovata la fase di merito nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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