Tenuità del fatto esclusa per abitualità e danno non esiguo (Cass. pen. Sez. VII n. 33306 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla luce dei parametri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile da esse e all’entità del danno o del pericolo. Non è sufficiente, ai fini dell’esclusione, la sola esiguità del pregiudizio, quando emerga un comportamento abituale del reo, desumibile dai precedenti penali. Il giudizio di merito che neghi la tenuità sulla base di tali criteri, se sorretto da motivazione corretta e non specificamente criticata, è insindacabile in sede di legittimità e il ricorso che ne riproponga i profili senza censurare le argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio con la condanna inflitta dal Tribunale di Brindisi a carico dell’imputato, riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., con pena di anni due e mesi due di reclusione e quattrocento euro di multa.
Investita dell’appello, la Corte d’appello di Lecce confermava integralmente la decisione di primo grado. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per aver il giudice di appello omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo proposto costituiva mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza che il ricorrente muovesse alcuna specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Nel percorso argomentativo, la Corte ricostruisce i presupposti della causa di esclusione della punibilità. Il giudizio sulla tenuità non si risolve in un accertamento atomistico, ma impone una valutazione complessa e congiunta di ogni peculiarità del caso concreto. I parametri di riferimento sono quelli indicati dall’art. 133, comma primo, cod. pen.: le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da esse e l’entità del danno o del pericolo.
Su tale base, la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, che ha fissato il criterio della valutazione unitaria e non frazionata degli indici di tenuità. I giudici di merito avevano coerentemente applicato tale principio, escludendo la tenuità sia in ragione del comportamento abituale dell’imputato, risultante dal certificato penale, sia per la non irrisorietà del danno, quantificato nel valore complessivo dei beni sottratti.
Da qui la conseguenza processuale: le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. attengono a valutazioni schiettamente di merito, non consentite in sede di legittimità, e si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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