Imputato assente: mandato a impugnare e domicilio a pena di inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 8109 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, l’imputato che non ha avanzato alcuna richiesta di procedimento speciale tramite procuratore speciale deve essere considerato assente, nonostante il rilascio di una procura speciale per i riti alternativi rimasta inutilizzata. Ne consegue che l’atto di impugnazione del difensore deve contenere, a pena di inammissibilità, il mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, con dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ovvero il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo. La disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della novella abrogativa.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 21 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 20 settembre 2023, che lo aveva condannato per tentata truffa aggravata. Il giudice territoriale ha applicato l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., rilevando che all’atto di appello non era allegato alcun mandato specifico a impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: aveva conferito al difensore procura speciale per i riti alternativi e per l’impugnazione, con elezione di domicilio; poiché l’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. considera presente l’imputato rappresentato dal procuratore speciale, la disciplina sull’assenza non poteva operare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. L’imputato doveva essere considerato assente, perché nel giudizio di primo grado, celebrato con il rito ordinario, nessuna richiesta di procedimento speciale era stata avanzata dal difensore.

La procura speciale per i riti alternativi non era mai stata spesa. Il potere derivante da quella procura non produce l’effetto di costituire il difensore come procuratore speciale dell’assistito. Depone in tal senso anche l’intestazione della sentenza di primo grado, che indica il difensore solo quale difensore di fiducia.

Irrilevante è la mancanza di una formale dichiarazione di assenza: lo status di imputato presente o assente va valutato alla luce delle norme processuali e degli atti, non dell’indicazione contenuta nella sentenza. Richiamato il precedente Sez. II n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, che qualifica la richiesta di giudizio abbreviato mediante procuratore speciale come ipotesi di presenza ex lege.

La Corte ha poi valorizzato la decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, diffusa con informazione provvisoria. Da essa si ricava che l’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. non si applica alle impugnazioni anteriori e che è necessario il richiamo espresso all’elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.

Vigente il testo dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., restano condizioni di ammissibilità dell’appello dell’imputato assente sia l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza, sia il richiamo a quella precedente. Nel caso di specie mancavano entrambe.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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