Portalettere che cede a terzi le carte di credito in giacenza: è peculato, non peculato d’uso (Cass. pen. Sez. VI n. 14877 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato, e non quello di peculato d’uso, la condotta del portalettere che, avendo la disponibilità della corrispondenza in ragione del servizio, si appropria di una raccomandata contenente una carta di credito e consente a terzi di fare di quest’ultima un indebito utilizzo antecedentemente alla sua reimmissione nel circuito postale in uno ai relativi codici di attivazione, in quanto tale comportamento risulta incompatibile con la nozione di “uso momentaneo” della cosa. (Rv. 289799-01)
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, confermava la condanna di un dipendente postale per associazione per delinquere e per plurimi episodi di corruzione e peculato alla pena di quattro anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione. Il meccanismo illecito consisteva nella consegna, dietro pagamento, delle carte di credito contenute nella corrispondenza in giacenza a coimputati, che le utilizzavano svuotandole prima che la corrispondenza fosse reimmessa nel circuito per la consegna ai destinatari. Per altri tre coimputati la Corte rideterminava la pena per il solo reato associativo, in due casi a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarando prescritti gli altri reati.
Tutti i ricorrenti lamentavano l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato associativo, maturata prima della sentenza di appello. Il dipendente postale deduceva inoltre la prescrizione dei reati di corruzione e chiedeva la riqualificazione dei fatti come peculato d’uso ex art. 314, secondo comma, cod. pen., sostenendo che la condotta era finalizzata a un utilizzo transitorio delle carte, senza stabile impossessamento né arricchimento personale, e che il prelievo di denaro era stato operato da altri.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie i motivi sulla prescrizione del reato associativo. La partecipazione all’associazione per delinquere è punita con la pena massima di cinque anni; cessata la permanenza il 22 novembre 2016, il termine massimo di sette anni e mezzo, aumentato dei 262 giorni di sospensione, era decorso il 9 febbraio 2025, prima della sentenza di appello. In presenza di una causa estintiva, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione (Sez. U, n. 35490 del 2009, Rv. 244275), e non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Per il dipendente postale, la prescrizione è riconosciuta anche per due episodi di corruzione commessi fino a maggio e giugno 2014, per i quali si applica la pena massima di otto anni prevista prima della legge n. 69 del 2015. Per gli altri episodi corruttivi il motivo è manifestamente infondato: alla data della sentenza di appello il termine non era decorso, e la prescrizione maturata dopo non è rilevabile d’ufficio, perché l’inammissibilità del motivo impedisce la formazione di un valido rapporto processuale sui relativi capi (Sez. U, n. 6903 del 2016, Rv. 268966).
Sul peculato d’uso, la Corte condivide la motivazione dei giudici di merito: il meccanismo di consegna delle carte a terzi, che le depauperavano del loro contenuto prima della reimmissione nel circuito postale, è del tutto incompatibile con il concetto di uso momentaneo del bene sottratto. Le somme prelevate non risultano mai restituite e, in ogni caso, la restituzione non sarebbe bastata, perché avrebbe avuto ad oggetto un bene diverso da quello oggetto di appropriazione. La Corte ribadisce il principio per cui commette peculato il portalettere che si appropria della raccomandata con la carta di credito e della corrispondenza con il codice di attivazione, essendo incaricato di pubblico servizio anche dopo la trasformazione dell’ente in società per azioni (Sez. 6, n. 49843 del 2018, Rv. 274205). Anche il motivo sulla pena è manifestamente infondato: in appello era stata contestata solo la mancata concessione delle generiche nella massima estensione, non l’entità della pena base o degli aumenti.
La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio nei confronti dei tre coimputati perché il reato associativo è estinto per prescrizione e, nei confronti del dipendente postale, per l’estinzione del reato associativo e dei due episodi di corruzione, con rideterminazione della pena in quattro anni e nove mesi di reclusione, sottraendo quindici giorni per ciascuno dei tre reati satellite prescritti.
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Nota della Redazione
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