Motivazione apparente e ricorso ripetitivo: l’ordinanza di inammissibilità della Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26958 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito con valutazioni congrue e logiche è inammissibile, perché non specifico ma solo apparente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto: deve riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. In tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità degli aumenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12.06.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 12.09.2024, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di furto in abitazione e ricettazione. All’imputato era stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: vizi di motivazione sull’identificazione dell’imputato quale autore del furto; violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo della ricettazione; vizi di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva; vizi di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Il motivo è dichiarato inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con valutazioni congrue e logiche. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

La Corte richiama il perimetro del proprio sindacato, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il precedente invocato è quello delle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003, Petrella. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte osserva che, indipendentemente dall’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dall’imputato, resta il dato di fatto della mancata giustificazione circa il legittimo possesso del bene di provenienza delittuosa. Richiama quindi il principio secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può desumersi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, revelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Il precedente citato è Sez. II n. 25756 dell’11.06.2008, Nardino.

Sul terzo motivo, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, la Corte rileva che il giudice di merito ha debitamente spiegato le ragioni del rigetto, facendo corretta applicazione dei principi in materia e sottolineando come la commissione dei fatti sia dimostrativa di una più spiccata pericolosità e propensione al crimine dell’imputato.

Infine, il quarto motivo, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda la regola di giudizio per cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone. L’onere argomentativo è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Nel caso di specie l’onere è stato implicitamente assolto, in presenza di reati della stessa indole e di un aumento di pena di minima entità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *