Inammissibile il ricorso sulla cessione di stupefacenti e sul rito cartolare (Cass. pen. Sez. VII n. 28547 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 si consuma non solo con la materiale consegna, ma anche quando si sia perfezionato l’accordo completo nei suoi elementi essenziali tra i partecipi. La circostanza che la sostanza non venga consegnata per il sopravvenuto sequestro non degrada la condotta a tentativo, quando l’accordo risulti già integralmente formato. Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, non trovano applicazione le norme sul legittimo impedimento del difensore, non essendo prevista la comparizione personale delle parti. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono insindacabili in cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esauriente.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 19/06/2025, aveva confermato la condanna del ricorrente a due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990. La condotta contestata riguardava l’organizzazione del trasporto e della cessione di tredici involucri di hashish, per un peso complessivo di 65,97 grammi, destinati a un soggetto detenuto.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi. Con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul legittimo impedimento a comparire del difensore. Con il secondo e il terzo ha contestato l’affermazione di responsabilità e il dolo, negando la consapevolezza del contenuto del pacco. Con il quarto e il quinto ha sostenuto che la condotta era rimasta in fase prodromica, rilevante solo come tentativo. Con il sesto ha censurato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato la doglianza sul legittimo impedimento. Il nuovo difensore, nominato a ridosso dell’udienza, aveva depositato la richiesta di rinvio in data 16/06/2025. Tuttavia non era mai stata presentata alcuna richiesta di trattazione orale, né dal precedente difensore revocato, né dal nuovo nominato, né dall’imputato personalmente. Il giudizio di appello si era quindi svolto secondo il rito cartolare, con conseguente inapplicabilità delle norme sul legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale delle parti.

Quanto ai motivi sulla responsabilità, la Corte ha ribadito che le doglianze che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto rientrano nella cognizione del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione, ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Nel caso concreto la sentenza d’appello offriva una ricostruzione precisa e circostanziata. Le intercettazioni avevano dimostrato la piena consapevolezza dell’imputato: egli si rivolgeva ai complici affermando di trasportare 65 pacchetti di sigarette, numero corrispondente al peso dell’hashish sequestrato, e insisteva sull’invio e sulla consegna in una data determinata, per avvalersi di complici che ne agevolassero l’accettazione.

Sul motivo relativo alla qualificazione della condotta come tentativo, la Corte ha ribadito che il reato si consuma non solo quando si realizzi la cessione, ma anche quando si sia perfezionato l’accordo completo nei suoi elementi essenziali. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato che all’imputato si contestava proprio il delitto di accordo a fine di cessione.

Infine, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. IV n. 32872 del 08/06/2022). Non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. III n. 2233 del 17/06/2021). Il giudice di merito aveva evidenziato la marcata capacità a delinquere, avendo il ricorrente commesso il delitto in costanza di arresti domiciliari e da poco scarcerato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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