Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 28548 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. La censura non dedotta in appello e non contestata quanto alla completezza della sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza impugnata è parimenti inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, conseguono l’onere delle spese del procedimento e il versamento in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice per i reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 d.lgs. 74/2000. Propone quattro motivi: violazione di legge e vizio della motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000; contestazione della ritenuta recidiva; diniego delle circostanze attenuanti generiche; aumento di pena ex art. 81 cod. pen.

La questione centrale riguarda l’ammissibilità del ricorso proposto senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre i motivi già esaminati e respinti in appello, senza dialogo critico con il provvedimento impugnato. Richiama in proposito Sez. II n. 27816 del 22.03.2019.

Nel caso concreto, il giudice di appello aveva accertato che il ricorrente, quale amministratore di una società, si era avvalso di sette fatture relative a operazioni inesistenti emesse da altra società, qualificata come cartiera perché priva di sede, di dipendenti fino al 2013 e di beni aziendali. Il giudice a quo aveva inoltre rilevato l’eterogeneità tra l’oggetto sociale di quest’ultima, il commercio all’ingrosso di vernici, e l’oggetto delle prestazioni fatturate, concernente la fornitura di arredi, e la qualifica dei dipendenti come commessi e non come operai. Il ricorrente si era limitato a lamentare l’assenza di prova, senza fornire alcun riscontro del pagamento delle fatture.

Quanto alla recidiva, la censura non risulta dedotta in appello e il ricorrente non ha contestato la completezza della sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza impugnata, né ha dedotto di avere devoluto al giudice di secondo grado la doglianza. La censura è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice a quo ha condiviso, con motivazione esente da vizi logici, le determinazioni del primo giudice, rilevando che il ricorrente aveva formulato critiche generiche e non afferenti a specifiche doglianze. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, seguono l’onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende di euro tremila, equitativamente fissato in ragione dei motivi dedotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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