Società di persone estinta, litisconsorzio necessario con tutti i soci (Cass. civ. Sez. V n. 22199 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario e l’obbligo di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la riunione ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, deve disporsi l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale l’amministrazione finanziaria ha determinato un maggior reddito ai fini Irpef sulla base di presunti utili non dichiarati, derivanti dalla partecipazione a una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese. Il ricorrente rivestiva la qualità di socio accomandante.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente alla carenza dei presupposti di cui all’art. 2314 cod. civ. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, ha ricondotto la responsabilità del socio non al bilancio finale di liquidazione, ma al fatto di avere percepito senza dichiararla la propria quota del maggior reddito accertato in capo alla società, riducendo al 50% le somme dovute. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’esame sul primo motivo, che denuncia la violazione del litisconsorzio necessario processuale e l’omesso esame di fatti decisivi, con assorbimento dei restanti. Il ricorrente aveva eccepito sin dal ricorso introduttivo la carenza di integrità del contraddittorio nei confronti degli altri soci, evidenziando che uno di essi pendeva davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Il principio affermato è quello dell’unitarietà dell’accertamento: la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Da ciò consegue la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29.
La Corte ribadisce che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 fino alle pronunce più recenti del 2022 e del 2023, tra cui Cass., 30 novembre 2022, n. 35187 e Cass., 29 novembre 2023, n. 33319.
Quanto alle conseguenze processuali, ove in sede di legittimità venga rilevata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado né da quello d’appello, deve disporsi anche d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ. Il collegio richiama in proposito Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, tra le decisioni più recenti, Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315 e Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665.
Nel caso concreto la Corte rileva la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, d’appello e di legittimità di un socio titolare di una quota di partecipazione pari al 50%. È irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei suoi confronti. Conseguentemente, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, viene dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in altra composizione, perché rinnovi il giudizio di merito a contraddittorio integro e regolamenti le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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