Inammissibile il ricorso che non critica la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 1367 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Il ricorso deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento gravato, che, se logica, congrua e corretta in punto di diritto, è immune da vizi di legittimità. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte appello di Lecce ha confermato la sua responsabilità penale, deducendo un vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che la motivazione del giudice di appello sia carente, sia sul piano dell’affermazione di responsabilità sia su quello del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
I motivi, inoltre, non sono scanditi da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, con i correlati riferimenti alla motivazione dell’atto gravato. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama la Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, i cui principi, elaborati in tema di motivi d’appello, sono applicabili anche al ricorso per cassazione.
Nel merito, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame hanno dato motivatamente conto degli elementi di prova sulla responsabilità: il ristretto lasso di tempo intercorso, in più occasioni, tra la visura operata dal prevenuto e il furto dei veicoli attenzionati; il possesso di centraline decodificate compatibili con quelle dei veicoli rubati; l’aggancio del cellulare alle celle serventi le zone dei furti, in orario compatibile con la loro consumazione.
Quanto alla censura sulle denegate attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Richiama sul punto la Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022 e la Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, come risulta evidente nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e secondo la Corte cost. n. 186 del 13.6.2000, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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