Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5365 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riprodurre le medesime ragioni già sottoposte al giudice del gravame e da questi adeguatamente esaminate e respinte. La carenza di specificità del motivo non è ravvisabile soltanto nella genericità intesa come indeterminatezza, ma anche nella mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Ne deriva la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. e la conseguente sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All’accertamento della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto l’imputato non punibile ex art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito richieste ai fini del beneficio.

In particolare, il ricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo del nucleo familiare di euro 10.800,00 per il 2016, mentre dagli accertamenti della Guardia di Finanza il reddito effettivo del nucleo era pari a euro 24.442,16. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione sull’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e, con il secondo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità già riconosciuta dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito che le censure consistenti nella mera riproposizione di doglianze già sottoposte al giudice di appello e da questo adeguatamente esaminate e respinte non superano il vaglio di ammissibilità. È pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che debba ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate nel gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, ha precisato la Corte, va valutata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto sono richiamati i precedenti Sez. III n. 44882 del 18.07.2014, Sez. V n. 28011 del 15.02.2013, Sez. IV n. 18826 del 09.02.2012 e Sez. II n. 29108 del 15.07.2011.

Nel merito del primo motivo, il giudice di appello aveva riconosciuto la prova dell’elemento psicologico rimarcando che i redditi indicati nella dichiarazione erano quelli da lavoro dipendente percepiti dai due figli conviventi, come dichiarato dallo stesso imputato. È stato dunque documentalmente accertato che il ricorrente ha falsamente attestato la propria condizione economica nell’istanza di ammissione al beneficio, che altrimenti non avrebbe conseguito.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’impugnazione deve enunciare i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. commina la sanzione dell’inammissibilità quando venga violato il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Nel caso di specie non risulta indicato in alcun modo sotto quale profilo sia stata violata la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilità che aveva invece costituito ragione del motivo d’appello proposto dalla Procura e accolto dalla sentenza impugnata per l’assenza dei requisiti di lievità del fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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