Revoca della sospensione condizionale in executivis e causa ostativa ignorata (Cass. pen. Sez. VII n. 1361 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima in sede di esecuzione quando la causa ostativa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, nonostante essa possa risultare successivamente nota al giudice di secondo grado, non investito dell’impugnazione sul punto. La revoca in executivis non presuppone che il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. per errore del giudice della cognizione, ma opera sul piano esecutivo tutte le volte in cui emerga l’esistenza di un titolo ostativo. Il giudice dell’esecuzione non è chiamato a sindacare le valutazioni del giudice di merito, né a sovrapporre la propria qualificazione a quella già espressa nel titolo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze divenute irrevocabili. La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., per sopravvenienza di una causa ostativa rappresentata dal superamento dei limiti di legge in ragione del cumulo delle pene.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione, contestando sia il fondamento della revoca, sia la qualificazione giuridica operata dal giudice dell’esecuzione, sia infine il diniego di ammissione alle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36460 del 30.05.2024, secondo cui la revoca della sospensione condizionale è legittima in sede esecutiva quando la causa ostativa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, anche se questa possa risultare successivamente nota al giudice di secondo grado, non investito dell’impugnazione sul punto. Il primo motivo, che propone ricostruzioni giuridiche in contrasto con tale principio, è pertanto manifestamente infondato.
Con riguardo alla revoca della sospensione concessa con la sentenza irrevocabile del 13 luglio 2015, il ricorrente svolge rilievi che non si rapportano all’intervento, nella specie, di una decisione ai sensi dell’art. 163 cod. pen., cioè per i delitti anteriormente commessi e giudicati con sentenza divenuta irrevocabile dopo la pronunzia di quella che ha riconosciuto il beneficio. Tale pronunzia, dunque, non poteva considerare l’elemento ostativo dovuto al superamento dei limiti di legge per effetto del cumulo delle pene.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ma trascura che la revoca della sospensione concessa con la sentenza irrevocabile dell’11 giugno 2021 è intervenuta non già ai sensi di tale disposizione, bensì ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., come espressamente indicato nel provvedimento impugnato.
Il terzo motivo denunzia violazione di legge e manifesta illogicità in punto di diniego delle pene sostitutive ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., accostando impropriamente la pronunzia esecutiva a quella di condanna in sede di cognizione. La Corte osserva che, anche in ipotesi di mancata concessione della sospensione, in ragione dell’epoca delle condanne da considerare non sarebbe stato comunque consentito l’accesso alla sostituzione della pena, introdotta solo alcuni anni dopo.
Il ricorso è pertanto inammissibile per la manifesta infondatezza di tutte le doglianze, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa.
Nota della Redazione
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