Incompatibilità e decadenza del docente a tempo determinato con altro impiego pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17507 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina gli incarichi ulteriori dei dipendenti pubblici, e l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994, dettato per il personale scolastico, trovano applicazione anche nei confronti dei docenti a tempo determinato, non esistendo una disciplina speciale che li escluda. Ne consegue che l’assenza ingiustificata dal servizio scolastico, determinata dall’assunzione di altro impiego pubblico a tempo indeterminato senza la prescritta autorizzazione, integra una ipotesi di incompatibilità che legittima la decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 511 del d.lgs. n. 297/1994. La contestazione tardiva e incidentale delle nullità formali dei provvedimenti di decadenza non può fondare la domanda di riconoscimento dei punteggi relativi a un servizio mai prestato.

Il Fatto

Un docente a tempo determinato, già iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto e titolare di incarichi di supplenza, dopo aver superato un concorso pubblico presso un’Agenzia regionale, veniva assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.12.2008. Preso servizio presso la nuova amministrazione, non si presentava nei giorni 2 e 3 dicembre 2008 presso due istituti scolastici ove aveva contratti di supplenza, non avendo ottenuto l’autorizzazione dalla nuova amministrazione.

A seguito di tale assenza, gli istituti scolastici dichiaravano la decadenza dal servizio ai sensi dell’art. 511 del d.lgs. n. 297/1994. Il docente agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del punteggio giuridico maturato negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, la disapplicazione del provvedimento che gli aveva negato il punteggio di servizio e il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva il ricorso; la Corte d’Appello di Napoli respingeva l’appello con la sentenza qui impugnata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione del combinato disposto degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 508 e ss. del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la disciplina sull’incompatibilità si applicherebbe ai soli docenti di ruolo e non a quelli a tempo determinato. La Corte ha ritenuto la censura infondata: non esiste una disciplina speciale per i docenti precari, i quali rientrano nella categoria dei pubblici dipendenti descritta dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, mentre l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994 ha portata tendenzialmente omnicomprensiva.

La Corte ha poi confermato la valutazione della sentenza impugnata circa la palese incompatibilità tra i due impieghi: il ricorrente si era assentato dal servizio scolastico e si era impiegato presso altro Ente a tempo indeterminato e in altra Regione, senza autorizzazione né dalla vecchia né dalla nuova amministrazione. La decisione amministrativa di decadenza è stata pertanto ritenuta incensurabile.

Quanto alla dedotta nullità formale dei provvedimenti di decadenza, la Corte ha osservato che essi non erano stati impugnati nei termini nel 2008, ma contestati solo a distanza di anni, in via incidentale e a posteriori, per far valere il diritto ai punteggi. Tale questione è stata quindi proposta tardivamente e non poteva fondare l’unica domanda ritualmente proposta, diretta a ottenere punteggi riferiti a un servizio mai prestato.

Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamentava l’omessa motivazione sul rigetto della domanda relativa ai percorsi alternativi sperimentali e al master conseguito. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme, non avendo il ricorrente dedotto come gli accertamenti di fatto fossero stati diversi nei due gradi di merito. La motivazione, ha aggiunto la Corte, non è omessa ma esiste, supera il minimo costituzionale e risulta semplicemente non condivisa.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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