Inammissibile il ricorso contro delibere urbanistiche di mero carattere preparatorio (TAR Lazio n. 119 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni consiliari con cui il Comune manifesta apprezzamento e interesse per una proposta progettuale concorrente, senza disporre del territorio né approvare lo strumento urbanistico, costituiscono atti preparatori ed endoprocedimentali privi di attitudine lesiva. Esse non incidono in via immediata sulla sfera giuridica del proprietario di aree interessate, che resta privo di un interesse concreto, attuale e immediato a impugnarle. Il provvedimento che rigetta la proposta di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000 per difetto delle preventive procedure di valutazione ambientale è idoneo a ledere la posizione del proponente, ma il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione, non dalla diversa interpretazione fornita dall’amministrazione in sede processuale.

Il Fatto

Una società titolare di una proposta progettuale per un complesso logistico impugna davanti al TAR Lazio la deliberazione con cui il consiglio comunale ha manifestato apprezzamento e interesse per un intervento urbanistico presentato da altre società su aree in parte coincidenti. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione ad ulteriori delibere consiliari, tra cui quella di approvazione del progetto preliminare con variante urbanistica e quella con cui il Comune ha dichiarato l’indisponibilità a stipulare un accordo di programma. Chiede altresì il risarcimento del danno.

Si costituiscono il Comune e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la tardività dell’impugnazione della delibera più risalente. La causa è discussa con il rito dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, rilevando che l’atto è stato depositato, sia pure in modo irregolare, entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, come previsto dall’art. 45 c.p.a. Confermata altresì la legittimazione a contraddire della controinteressata, formalmente e sostanzialmente evocata in giudizio.

Nel merito, la questione centrale attiene alla natura degli atti impugnati. Le delibere con cui il Comune si limita a esprimere apprezzamento per la proposta progettuale di terzi non dispongono del territorio né approvano lo strumento urbanistico: si tratta di atti preparatori ed endoprocedimentali, privi di efficacia lesiva immediata. Nella stessa prospettiva si colloca la delibera di approvazione del progetto preliminare con variante urbanistica, che assume anch’essa mera valenza preparatoria. Da qui l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.

Quanto alla delibera con cui il Comune ha dichiarato l’indisponibilità a stipulare l’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rileva che la ricorrente ammette di conoscerne da tempo l’esistenza, essendo già richiamata nel ricorso introduttivo. Il rigetto della proposta discende dalla mancata sottoposizione del progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, circostanza accertata dal TAR Lazio n. 12669/2020, confermato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 3602/2021, e richiamata nella medesima delibera.

Il tentativo di far decorrere il termine di impugnazione dalla diversa interpretazione fornita dal Comune in memoria non è condivisibile: l’atto era noto e la sua portata lesiva immediatamente percepibile. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è pertanto dichiarato irricevibile. All’esito in rito consegue il rigetto della domanda risarcitoria, in difetto di un interesse concreto, attuale e immediato a contrastare progetti ormai definitivamente archiviati dall’amministrazione.

Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie; è respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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