Inottemperanza all’ordine di demolizione e prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria (TAR Lazio n. 118 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981. L’illecito si qualifica come illecito istantaneo ad effetti permanenti, distinto dalla realizzazione dell’abuso, e si consuma con l’inutile decorso del termine assegnato dall’autorità con l’ordine demolitorio. La prescrizione decorre quindi dal perfezionamento dell’illecito, coincidente con la scadenza di quel termine, e non dalla notifica dell’ingiunzione. Una volta decorso il quinquennio, l’esercizio del potere sanzionatorio è tardivo e il provvedimento è illegittimo.

Il Fatto

Un privato propone ricorso davanti al TAR Lazio per l’annullamento di un’ordinanza con cui il Comune aveva irrogato, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008, la sanzione pecuniaria di euro 20.000 per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di opere abusive.

La ricorrente aveva presentato anche una richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, mai definita dall’amministrazione. Con il ricorso deduce, tra l’altro, l’irretroattività della sanzione, l’intervenuta prescrizione e l’impossibilità di ottemperare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso incentrando la decisione sulla questione della prescrizione. Richiama il tenore dell’art. 28 della legge n. 689/1981, che fissa in cinque anni, dal giorno in cui è commessa la violazione, il termine per riscuotere le somme dovute.

La violazione da inottemperanza all’ordine di demolizione è qualificata come illecito ad effetti permanenti, che si consuma con l’inutile decorso del termine assegnato dall’autorità con l’ordine demolitorio. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023 e, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, n. 7739 del 2025 e sez. VII, n. 7272 del 2025. Si tratta di illecito omissivo propter rem, distinto dal primo illecito commesso con la realizzazione delle opere.

Il Tribunale aderisce all’indirizzo che applica l’art. 28 legge n. 689/1981 anche alle sanzioni dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, non ravvisando una disciplina speciale della prescrizione che deroghi alla regola generale.

Quanto al decorrenza, l’illecito istantaneo ad effetti permanenti si perfeziona al momento della scadenza del termine e da lì inizia a decorrere la prescrizione. Nel caso concreto l’ordinanza di demolizione è stata notificata il 30 settembre 2010: i novanta giorni assegnati sono decorsi inutilmente il 29 dicembre 2010, sicché il quinquennio scadeva il 29 dicembre 2015.

L’ordinanza sanzionatoria è stata adottata il 23 febbraio 2024, quando la prescrizione era già maturata. Il ricorso è quindi accolto, assorbite le ulteriori doglianze, con annullamento del provvedimento e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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