Revoca del piano di protezione per inosservanza degli impegni assunti (TAR Lazio n. 122 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, disciplinata dall’art. 13-quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla l. n. 82/1991, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa ancorata alla valutazione dell’attualità e gravità del pericolo, dell’idoneità delle misure e della condotta della persona interessata. La revoca cd. facoltativa è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità e razionalità della motivazione e della correttezza dell’istruttoria. Integra fatto valutabile ai fini della revoca ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate, nonché l’inosservanza degli impegni di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), del citato d.l. Il rifiuto reiterato del trasferimento in altra località protetta, opposto dopo la diffida, legittima il provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un piano provvisorio di protezione accordato in qualità di collaboratore di giustizia, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno – DPS ha revocato il piano, disponendo il rilascio del domicilio protetto e la sospensione dell’assegno di mantenimento. La revoca è stata adottata, previa diffida, sul presupposto di una serie di condotte tenute nel periodo di vigenza della misura e ritenute violative degli impegni assunti.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3, l. 241/1990 per difetto di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 13 e 13-quater del d.l. n. 8/1991, contestando la mancata considerazione delle esigenze di reinserimento occupazionale e sociale. In sede cautelare l’istanza è stata dapprima accolta e poi respinta con ordinanza non appellata; all’udienza di smaltimento la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 13-quater, comma 1, del d.l. n. 8/1991 scolpisce il principio di temporaneità delle misure e della periodica rinnovazione del giudizio, individuando i parametri valutativi nella attualità del pericolo, nella sua gravità, nell’idoneità delle misure e nella condotta della persona interessata. Il secondo comma distingue le fattispecie di revoca obbligatoria dalle fattispecie di revoca facoltativa, quest’ultime richiedendo una valutazione che tenga conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione e della fase dei procedimenti penali.
Quanto al procedimento, il giudice richiama l’art. 11 del d.m. 23 aprile 2004, n. 161, che impone alla Commissione centrale di acquisire il parere dell’Autorità proponente, del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale, e di decidere nel merito decorso inutilmente il termine di trenta giorni.
Nel caso concreto, dalla documentazione acquisita risulta che il ricorrente e la convivente hanno rifiutato il trasferimento in altra provincia dopo il disvelamento della località protetta, avvenuto per avere la seconda aperto un’attività di ristorazione con le proprie generalità e assunto il collaboratore come dipendente. Diffidati, e resi edotti dei rischi, hanno persistito nel rifiuto. La DDA e la DNA hanno espresso parere favorevole alla revoca, giudicando il comportamento incompatibile con le esigenze di sicurezza.
Il Tribunale esclude il dedotto vizio di motivazione: l’Amministrazione ha compiuto un esame della vicenda ed esercitato il potere discrezionale previa valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando la violazione degli impegni di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), del d.l. citato e il compimento di azioni comportanti la rivelazione dell’identità assunta o del luogo di residenza. Nessun vizio istruttorio è riscontrabile, non essendo le emergenze smentite dalle deduzioni di parte.
Il Collegio esclude, infine, che la richiesta di apertura di un’attività commerciale o l’aspirazione al reinserimento sociale possano giustificare il rifiuto del trasferimento, tanto più dopo che la diffida aveva esplicitato la confliggenza della condotta con il regime tutorio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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