Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e chiarezza espositiva (Cass. civ. Sez. I n. 5791 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate. Il ricorrente non può devolvere alla Corte l’attività di estrapolazione della materia del contendere, riservata invece alla parte. La violazione dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. conduce a inammissibilità quando l’esposizione risulti oscura o lacunosa, pregiudicando l’intelligibilità delle censure e la loro correlazione con i punti della decisione impugnata.

Il Fatto

La Regione Calabria si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto nel 2012 da una società di factoring, cessionaria di crediti derivanti da contratti di appalto originariamente stipulati con altro soggetto. Nel giudizio di opposizione eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice monitorio e la nullità dei contratti di appalto, per carenza di forma scritta e assenza di idoneo impegno di spesa e copertura finanziaria.

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto e condannava la Regione al pagamento di una somma oltre interessi. La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame e confermava la decisione, con condanna alle spese. Avverso tale sentenza la Regione proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, cui la controricorrente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della chiarezza e sinteticità espositiva. Richiama il consolidato orientamento secondo cui il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ. L’inosservanza di tali doveri conduce a inammissibilità quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa.

Il riferimento è ai requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorso deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultino le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Tali elementi non possono ricavarsi da una faticosa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi.

La Corte richiama Sezioni Unite n. 37552 del 2021 e Cass. n. 4300 del 2023, oltre a Cass. n. 13312 del 2018 e Cass. n. 24432 del 2020, a sostegno del principio per cui devolvere alla Suprema Corte l’attività di estrapolazione della materia del contendere equivale a violare i requisiti di contenuto-forma.

Nel caso concreto, il ricorso — corredato solo da una sintetica indicazione dello svolgimento del processo — non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa. Non è chiaro a quale titolo fosse dovuta la somma ingiunta, in cosa sia consistita la convalida, a quali contratti si riferisca, per quali contratti la valutazione sia stata operata in termini di annullabilità anziché di nullità, né quale contenuto abbiano i documenti asseritamente non esaminati.

Il ricorso difetta dunque di specificità e di autosufficienza, e le doglianze non risultano correlate ai diversi punti della decisione impugnata. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e applicazione del doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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