Travisamento della prova: revocazione, non ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 5792 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Non è dunque ammissibile, come motivo autonomo, la deduzione in Cassazione del travisamento della prova per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché una simile lettura rovescerebbe la scelta legislativa sottesa alla riforma del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Il Fatto

Gli eredi di un pittore hanno chiesto al Tribunale la restituzione di un dipinto consegnato, per il tramite di una galleria milanese, a una galleria nazionale d’arte moderna, perché fosse esposto in una mostra itinerante conclusasi nel 1967. I convenuti hanno replicato che l’opera non apparteneva all’artista, bensì a un collezionista rimasto anonimo, che il comodato era stato costituito dalla galleria milanese e che la galleria nazionale ne era divenuta proprietaria per usucapione.

Il Tribunale ha accolto la domanda, ravvisando nelle due missive provenienti dalla galleria nazionale delle dichiarazioni confessorie della consegna in comodato da parte dell’artista. La Corte d’appello ha ribaltato la decisione, escludendo natura confessoria alle due lettere e rigettando la domanda per mancanza di prova. I ricorrenti hanno censurato la sentenza per travisamento della prova: la terza sezione, rilevato un contrasto, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono anzitutto il tema del travisamento della prova nella sua dimensione storica, rilevando come esso sia stato costantemente escluso dal giudizio di legittimità, salvo che si traducesse, prima della novella del 2012, in un vizio di motivazione. La tesi che ne ammette la deducibilità per il tramite del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. muove dalla distinzione tra errore percettivo e errore valutativo, collocando il travisamento sul piano del significante e non del significato.

La Corte ritiene che una simile costruzione sia ancipite. La nozione di travisamento in senso proprio agglomera due momenti cognitivi distinti, la percezione del dato probatorio e l’individuazione delle informazioni che da esso si stimano desumibili per inferenza logica. Ammettere il ricorso per cassazione per il secondo profilo significherebbe consentire alla Corte di rifare il giudizio di merito, trasformandosi in un tribunale di terza istanza.

Il punto decisivo è che un travisamento del contenuto oggettivo della prova, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere in Cassazione, non esiste. Il momento percettivo del dato probatorio è per sua natura controllato mediante la revocazione; il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie resta affare del giudice di merito, purché la motivazione superi la soglia del minimo costituzionale, secondo il parametro già fissato da Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

La Corte riconosce che, ove il fatto probatorio sia controverso, la revocazione è esclusa dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. In questa ipotesi non residua alcuna inemendabile illegittimità, poiché resta possibile la deduzione del vizio ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il fatto supposto inesistente è un non-fatto, la cui considerazione oggettiva è stata in sostanza omessa.

Quanto ai motivi del ricorso, la Corte li dichiara tutti inammissibili o infondati. La Corte d’appello non ha stravolto le risultanze processuali: ha esaminato il contenuto delle dichiarazioni ed escluso motivatamente che avessero natura confessoria ai sensi degli articoli 2730, 2733 e 2735 cod. civ. La doglianza investe un errore valutativo, non percettivo. Infondata è anche la censura sulla composizione del collegio di appello, poiché la partecipazione dei giudici onorari resta legittima fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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