Inammissibile ricorso che chiede riesame nel merito e diniego attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 33374 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, deducendo carenze motivazionali, solleciti di fatto un riesame nel merito della vicenda processuale è inammissibile, perché le censure si risolvono in apodittiche affermazioni di mero dissenso rispetto alla valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato. Ne deriva che il giudice non è tenuto a motivare sulla mancata concessione del beneficio quando rilevi l’assenza di concreti elementi positivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 07.05.2025, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestato e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo lamentava carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della vicenda. Con il secondo censurava la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il giudice non avesse fondato il rigetto su elementi specifici.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevandone l’infondatezza sostanziale e la strutturale attitudine a mascherare una rivalutazione del merito. Il primo motivo è stato respinto osservando che il giudice di appello aveva vagliato la vicenda nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali, come attestato dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21.02.2017).
Sul punto la Corte ha precisato che le censure si risolvono in affermazioni apodittiche di mero dissenso rispetto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del teste, che aveva riconosciuto l’imputato alla guida di un’autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida perché revocata. Non è quindi configurabile alcun vizio motivazionale, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il riferimento è alla riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
La riflessione della Corte muove dal superamento della presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi. Ne consegue che il giudice può legittimamente valorizzare i precedenti penali del ricorrente e l’assenza di concreti elementi positivi, senza necessità di ulteriore motivazione (in tal senso Sez. 4, n. 32872 dell’08.06.2022; Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017; Sez. 3, n. 44071 del 25.09.2014).
Il ricorrente, osserva la Corte, critica la sentenza per non aver motivato su elementi specifici il diniego, così invertendo la prospettiva ricavabile dalla disposizione di legge, dalla quale deriva invece una presunzione di non meritevolezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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