Misure di prevenzione: il dolo richiede una verifica concreta (Cass. pen. Sez. I n. 31580/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione del reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, la sussistenza oggettiva della violazione di una prescrizione non dimostra automaticamente il dolo. Quando il limite temporale dipende da un parametro quotidianamente variabile e non immediatamente rilevabile, il giudice deve verificare la concreta consapevolezza dell’agente e la volontà di trasgredire. Sono rilevanti l’entità minima del superamento, l’orario del controllo e la distanza dall’abitazione, se conosciuta. È insufficiente la motivazione che si limiti ad accertare l’orario del tramonto e il momento del controllo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive sull’elemento psicologico. La fondatezza della censura, quando il reato è ormai prescritto, conduce all’annullamento senza rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato a otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la decisione. La contestazione riguardava l’allontanamento dall’abitazione senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza, mentre la condanna aveva valorizzato il mancato rientro entro un’ora dal tramonto, prescrizione espressamente prevista dalla misura di prevenzione.
Nel ricorso l’imputato ha denunciato sia la difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto, sia il difetto di motivazione sul dolo. Il controllo era avvenuto alle ore 19,20, cinque minuti dopo la scadenza calcolata assumendo il tramonto alle ore 18,15. La difesa ha sostenuto che la variabilità del parametro e il minimo ritardo impedissero di ritenere dimostrata la consapevole violazione. Gli ulteriori motivi riguardavano la particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti relativi alla motivazione dell’elemento psicologico. La censura proposta in appello era specifica: non contestava soltanto il computo dell’orario, ma chiedeva di verificare se il ricorrente avesse realmente percepito il superamento del limite e voluto infrangere la prescrizione.
La Corte territoriale aveva risposto che una semplice ricerca consentiva di individuare l’orario del tramonto e che il controllo, eseguito cinque minuti oltre il limite, rendeva evidente la violazione. Per la Cassazione, tale affermazione è assertiva. Essa dimostra il dato oggettivo, ma non spiega perché l’imputato avesse reale e piena consapevolezza dell’inosservanza, accompagnata dalla volontà di realizzarla.
Il parametro temporale imposto dalla prescrizione varia ogni giorno e richiede un accertamento non immediato. In presenza di uno scostamento di soli cinque minuti, il giudice non può ricavare il dolo dalla sola permanenza dell’interessato fuori casa. Deve considerare anche le circostanze del controllo e la distanza dall’abitazione, che nel caso esaminato non risultava nota.
Il provvedimento impugnato non aveva quindi risposto alle ragionevoli deduzioni difensive. Il vizio non dipendeva dall’assenza di una formula espressa sul dolo, ma dalla mancata ricostruzione degli elementi concreti dai quali inferire conoscenza e volontà. La verifica era decisiva proprio perché il ritardo era minimo e il limite mobile.
Accertata la fondatezza della doglianza, la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso l’applicazione della recidiva. Il termine di prescrizione risultava pertanto interamente decorso. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione, con assorbimento dei motivi sulla particolare tenuità e sulle attenuanti generiche.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.