Inammissibile il ricorso che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 4101 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e priva di vizi logici o giuridici. Le censure che, pur formalmente ricondotte alle categorie dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettano una diversa ricostruzione del fatto e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sono inammissibili. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla sola base dell’assenza di elementi di segno positivo o valorizzando i precedenti penali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il concorso nei reati di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen., ascritti a tre capi di imputazione, all’esito di un giudizio nel quale il suo coinvolgimento in distinti sinistri falsi era stato ricostruito su plurimi elementi coordinati tra loro.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25.03.2024, ha confermato la responsabilità. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e contestando, in via autonoma, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha altresì depositato istanza di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria con richiesta di trattazione orale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza difensiva di riassegnazione, escludendo che possa trovare accoglimento, e procede con rito camerale.

Nel merito, i primi tre motivi vengono dichiarati inammissibili. Le censure, pur denunciando formalmente vizi riconducibili alle categorie dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettano in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova. La Corte ribadisce la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, richiamando il principio espresso da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani.

Il Collegio verifica poi la tenuta della motivazione impugnata, che risulta esente da vizi. I giudici di merito hanno esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento, in particolare laddove hanno messo in luce l’emersione della persona del ricorrente rispetto alle vicende che avevano dato luogo ai distinti sinistri falsi, applicando argomenti logici e giuridici corretti ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati.

Quanto al quarto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo reputa manifestamente infondato. La motivazione offerta dal giudice di appello risulta conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego può essere giustificato anche sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, oppure valorizzando i soli precedenti penali. Vengono richiamate, a sostegno, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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