Confisca del denaro e patteggiamento: necessaria la motivazione sulla sproporzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12331 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con riferimento alla misure di sicurezza patrimoniali che non abbiano formato oggetto dell’accordo. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo alle condizioni di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Tale confisca per sproporzione richiede una motivazione rigorosa circa la sproporzione tra le possidenze dell’imputato e i suoi redditi, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate; la motivazione è esigibile anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2026, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, aveva applicato la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito. Il giudice, inoltre, aveva disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro, nonché la confisca e la devoluzione all’Erario della somma di denaro anch’essa in sequestro.

Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Anche il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca del denaro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, secondo cui l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. rende ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di patteggiamento, ma solo con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo tra le parti. Poiché la confisca in questione non era stata concordata, il ricorso è stato ritenuto ammissibile.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti. Per il reato di illecita detenzione, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, mancando il necessario nesso tra il denaro e il reato di mera detenzione. L’unica via percorribile è quella della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., cui l’art. 85-bis d.P.R. citato opera un rinvio.

A tal proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di traffici di modesta gravità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), il giudice è tenuto a fornire una motivazione tanto più rigorosa sulla sussistenza del requisito della sproporzione tra le possidenze dell’imputato e i suoi redditi leciti, quanto più modesto sia l’importo sequestrato. Tale onere argomentativo è stato ritenuto necessario anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché la confisca per sproporzione richiede sempre una verifica di congruità della misura ablatoria in relazione al disvalore patrimoniale colpito.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale in ordine alle condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen. era del tutto mancata. Per l’effetto, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché colmi tale lacuna motivazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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