Omicidio stradale, inammissibile il ricorso che invoca una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 1460 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. deducendo unicamente una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie. Il sindacato di legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46/2006, non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’adozione di autonomi parametri di ricostruzione dei fatti. La parte che intende dolersi del vizio di motivazione deve confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato previsto dall’art. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen. in misura pari a otto mesi di reclusione. Il tribunale di primo grado aveva già accertato la responsabilità penale dell’imputato, con pronuncia del 5 novembre 2021.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con cui ha lamentato l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La sola prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, la Corte ha precisato che la natura del sindacato sulla motivazione non è mutata per effetto della riforma dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. Resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, come confermato dalle successive pronunce della Sez. 5 n. 17905 del 2006 e della Sez. 6 n. 22445 del 2009.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva in realtà invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito. La doglianza non si confrontava, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi, con riferimento alla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale, ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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