Doglianze di fatto e ricostruzione probatoria: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 8441 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sovrapporre alle risultanze probatorie un’interpretazione diversa da quella recepita dai giudici di merito, senza indicare un vizio riconducibile a una delle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. La doglianza che non si confronta con la motivazione impugnata integra un motivo di fatto, non scrutinabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione non è ravvisabile quando i giudici di cognizione abbiano esplicitato con argomentazione puntuale e adeguata le ragioni della ritenuta responsabilità. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i connessi reati in materia di armi, avendo la Corte territoriale accertato il rinvenimento di una pistola priva di matricola, di una roncola e di un coltello unitamente al denaro e al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la non condivisa lettura delle risultanze probatorie e l’illogicità della motivazione. La questione approda così al giudizio di legittimità, che ne verifica l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che esso è costituito solo da mere doglianze in punto di fatto. Le censure, osserva il Collegio, sono tese a sovrapporre una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella dei decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante nelle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. Manca, in particolare, il confronto con la sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, aveva evidenziato che l’imputato non si era limitato a opporre resistenza passiva, ma al momento dell’arresto aveva colpito gli operanti con calci e pugni, cagionando loro un trauma alla mano sinistra e contusioni alla base del collo sinistro. Il ricorrente non si misura con questa ricostruzione.

Anche il secondo motivo non supera il vaglio di legittimità. Il ricorrente trascura la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, che — accertato il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 1 — ha evidenziato come le armi dei capi 2 e 3 fossero state rinvenute unitamente al denaro e a quanto necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente e fossero, quindi, riconducibili all’imputato.

Nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazione: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con argomentazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale. La Corte richiama sul punto il principio secondo cui la parte che proponga ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non è esentata dal pagamento della sanzione, secondo Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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