Incendio boschivo: più inneschi, più reati se distinti gli eventi (Cass. pen. Sez. IV n. 39825 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incendio boschivo, la pluralità di inneschi appiccati in un medesimo contesto spazio-temporale integra una pluralità di reati, e non un’unica azione penalmente rilevante, quando a ciascun atto tipico corrispondano eventi tipici distinti. La circostanza che gli atti siano stati realizzati in un unico contesto e fossero volti alla lesione del medesimo bene giuridico non ne determina la fusione, poiché i singoli comportamenti restano distinti negli effetti, provocando incendi diversi e autonome situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. La pluralità dei focolai e la loro collocazione in punti non contigui, tali da cagionare fuochi separati, escludono la configurabilità di un unico reato e giustificano il vincolo della continuazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2025, aveva riformato solo quanto al trattamento sanzionatorio la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rieti all’esito di giudizio abbreviato. L’imputato era stato riconosciuto responsabile di continuate violazioni dell’art. 423 bis cod. pen. per aver appiccato il fuoco, in un unico contesto spazio-temporale, su più terreni situati lungo una via comunale e una strada provinciale. Alcuni focolai avevano effettivamente cagionato incendi estesi; altri erano rimasti allo stadio di atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocarli.

I giudici di merito avevano escluso che le condotte costituissero un’unica azione, ravvisando più reati uniti dal vincolo della continuazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la vicinanza spaziale e temporale degli inneschi, unita all’unicità del fine perseguito, imponesse di qualificare il fatto come unico reato.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha preliminarmente richiamato la nozione di incendio boschivo, individuata in un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi. Ha ricordato come il delitto si distingua da quello di cui all’art. 423 cod. pen. solo per l’oggetto, richiedendo che le fiamme divampino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. Si tratta, dunque, di un reato di evento, in cui l’evento è il pericolo per la pubblica incolumità.

Nel caso esaminato, non era controverso che alcuni incendi si fossero estesi per parecchi metri quadri e che i focolai rimasti tali fossero idonei e diretti in modo non equivoco a determinare fiamme di vaste proporzioni. Il ricorso non contestava la molteplicità dei focolai e la loro collocazione in punti diversi, ma sosteneva che tali atti integrassero un’unica azione, funzionale sotto il profilo oggettivo e soggettivo alla causazione di un solo incendio.

La Corte ha respinto questa impostazione. Ha osservato che la tesi difensiva invoca un orientamento secondo cui più comportamenti tipici, diretti al medesimo fine e realizzati in un unico contesto spazio-temporale, darebbero luogo a una pluralità di atti e non di azioni. Tale ricostruzione, però, non si confronta con l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui i diversi atti tipici causarono più eventi tipici: gli inneschi provocarono, o erano idonei e univocamente diretti a provocare, distinti fuochi distruggitori di beni altrui, propagatisi separatamente e autonomamente in punti diversi e non contigui.

La vicinanza tra i punti di innesco, hanno rilevato i giudici di merito, non fu tale da determinare un incendio unico, ma causò più incendi diversi, ciascuno idoneo a far sviluppare separate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il ricorrente, limitandosi a valorizzare l’unicità del fine e del contesto, non ha considerato che i singoli atti tipici, pur non distinti sul piano psicologico, rimasero distinti negli effetti, provocando eventi diversi: ciò che consente di ritenerli dotati di una propria completa individualità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *