Reddito di cittadinanza: residenza e persistente punibilità dopo la Corte costituzionale (Cass. pen. Sez. VII n. 40180 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, commesso fino al 31 dicembre 2023, resta punibile anche dopo l’abrogazione del beneficio, per effetto della norma transitoria che deroga al principio della legge più favorevole. La declaratoria di incostituzionalità che ha ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza non determina abolitio criminis, ma impone di verificare il requisito della continuatività della permanenza sul territorio dello Stato. L’ignoranza o l’errore sui requisiti del beneficio integra un errore su legge penale, che non esclude il dolo. Il ricorso che riproponga censure già vagliate e proponga una rilettura delle prove è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per aver presentato, tramite un CAF incaricato, l’istanza per il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti di residenza richiesti dalla legge. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna, ritenendo configurabile il dolo e non scusabile l’eventuale errore.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025, che avrebbe fatto venir meno il reato; illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, essendo l’autocertificazione trasmessa dal CAF e mai sottoscritta personalmente; violazione dell’art. 5 cod. pen., per avere i giudici qualificato come errore sulla legge penale ciò che sarebbe stato un errore sul fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I motivi sono riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti e non colpiscono specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo e il terzo motivo, inoltre, prospettano una rilettura alternativa delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e non evidenziano alcun travisamento di emergenze processuali.
Sul primo motivo la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il reddito di cittadinanza è stato abrogato dal 10 gennaio 2024, ma l’art. 13 d.l. n. 48/2023 ha previsto una norma transitoria che mantiene la punibilità delle condotte illecite commesse fino al 31 dicembre 2023. Non si è quindi verificata alcuna abolitio criminis per i fatti antecedenti: la deroga al principio della legge più favorevole di cui all’art. 2 cod. pen. è stata già chiarita dalle Sezioni Unite n. 49686 del 2023 e confermata da successive pronunce di legittimità.
La Corte esamina poi l’incidenza della Corte costituzionale n. 31/2025, che ha ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza. La possibilità di considerare irrilevante, ai fini sanzionatori, la dichiarazione resa non può prescindere dalla verifica del requisito della continuatività della permanenza sul territorio dello Stato, che, al pari di quello temporale, costituisce presupposto di legittimità della richiesta. Nel caso concreto il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia come immigrato irregolare il 15 luglio 2017 e il fatto è stato consumato il 23 febbraio 2021: non erano decorsi nemmeno i cinque anni oggi richiesti. Il reato era ed è quindi perseguibile.
Quanto al dolo e all’errore, i giudici territoriali hanno evidenziato che non può sostenersi che l’imputato ignorasse i requisiti o che il CAF glieli avesse omessi. Non esiste in capo ai CAF alcun obbligo legale di informare gli istanti sui requisiti del beneficio: la responsabilità dell’intermediario si limita alla correttezza formale dei dati e alla trasmissione telematica, come conferma il visto di conformità ex art. 39 d.lgs. n. 241/1997. L’onere di conoscere i requisiti e di fornire dati veritieri grava sul richiedente anche quando si avvale di un intermediario, come affermato dalla Sez. II n. 3109 del 2023.
L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., perché la disposizione integra il precetto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019. Non ricorre neppure un caso di ignoranza inevitabile, non presentando la normativa profili di oscurità tali da giustificarla (Sez. II n. 23265 del 2024). Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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