Tempo silente e presunzione cautelare per l’ausilio alla latitanza mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 28127 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti le esigenze cautelari sulla base della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. deve confrontarsi con tutti gli elementi di segno contrario, e in particolare con il c.d. tempo silente, cioè il periodo successivo ai fatti trascorso senza segnali di recidivanza o di contiguità criminale. Il tempo silente assume rilievo tanto maggiore quando all’indagato non sia attribuito un ruolo partecipativo all’interno di una consorteria criminale. In sede di legittimità la Corte verifica la congruità della motivazione sulla gravità indiziaria rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, ma non può essere sollecitata a una diversa lettura del compendio indiziario. L’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa è integrata anche quando il concorrente sia consapevole della finalità perseguita da altri soggetti del concorso.

Il Fatto

Un uomo, raggiunto da arresti domiciliari, era accusato di aver fornito, insieme ad altri familiari, ausilio a un latitante di rilievo per consentirgli di sottrarsi all’esecuzione della pena. La condotta contestata riguardava l’art. 390 cod. pen. e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva confermato la misura. Il ricorrente ha dedotto con un primo motivo la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi di motivazione, contestando la prova del consorzio mafioso e del fine agevolativo. Con un secondo motivo ha censurato la conferma della restrizione per apoditticità della motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene inammissibile il primo motivo. Il ricorso, ricostruisce la sentenza, si diffonde in letture alternative degli elementi acquisiti senza individuare specifici vizi della motivazione. Richiamando Sez. U n. 11 del 22/03/2000, osserva che in sede cautelare compete alla Corte verificare la congruenza della motivazione sulla gravità indiziaria, non già sostituire la valutazione del merito.

Il Tribunale aveva valorizzato plurimi e convergenti elementi: la creazione di un nascondiglio destinato al latitante, l’assistenza assicurata, le ronde notturne e l’organizzazione delle visite. La presenza del ricorrente era stata rilevata in alcune ronde e in concomitanza con uno degli episodi culminati nell’accompagnamento della compagna del latitante.

La Corte conferma che il reato può dirsi aggravato dalla finalità di agevolare la consorteria. Se l’aggravante ha natura soggettiva, essa è integrata anche quando il concorrente sia consapevole della finalità perseguita da altri, secondo Sez. U n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini. Il ricorrente aveva contezza del ruolo del latitante e aveva partecipato all’azione di tutela.

È invece fondato il secondo motivo. Il Tribunale aveva fatto leva sulla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario. Il ricorrente non risulta far parte di alcuna consorteria, non è gravato da precedenti e ha reso un contributo inserito in una strategia non riconducibile specificamente a lui.

Soprattutto, dall’epoca dei fatti erano trascorsi circa quattro anni senza elementi indicativi di un pericolo di reiterazione. Richiamando Sez. VI n. 2112 del 22/12/2023, Tavella e Sez. VI n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, la Corte afferma che il tempo silente assume rilievo, a maggior ragione in assenza di un ruolo partecipativo nella consorteria. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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